La domanda di responsabilità proposta dal curatore contro più convenuti va respinta nei confronti di quello di cui non siano chiariti, né nell’atto di citazione né negli scritti successivi, il ruolo nella società e le condotte a lui imputabili, specie quando la documentazione prodotta dalla stessa curatela indichi come responsabile soltanto un altro amministratore, perché il difetto di allegazione del titolo della responsabilità e delle condotte impedisce l’accoglimento della domanda [fallimento di una s.r.l. di servizi in cui il curatore lamentava l’occultamento delle perdite mediante l’iscrizione tra i crediti di compensi e rimborsi dell’amministratore e chiedeva il danno per la prosecuzione dell’attività dopo la causa di scioglimento, quantificato nella differenza tra passivo accertato e attivo realizzato, con convenuti rimasti contumaci].
La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede forme particolari né l’accettazione della controparte ed estingue l’azione, sicché il giudice deve prendere atto del venir meno del potere di decidere sulla domanda rinunciata nei confronti del convenuto con cui il curatore abbia transatto, salvo provvedere sulle spese.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore contro gli amministratori ha carattere unitario e inscindibile e cumula le azioni spettanti alla società e ai creditori sociali, e il suo accoglimento richiede la prova dell’inadempimento, del danno e del nesso causale.