L’impegno dei soci di ripianare pro quota le perdite di esercizio, deliberato e sottoscritto nei verbali delle assemblee di approvazione del bilancio, costituisce promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., che dispensa il curatore della società fallita dalla prova del rapporto fondamentale e pone a carico dei soci la prova dell’adempimento, e dà luogo a un’obbligazione parziaria, sicché ciascun socio va condannato in proporzione alla propria quota [s.r.l. con capitale pari al minimo legale ed eroso dalle perdite, i cui soci, anziché scioglierla, si impegnavano ogni anno a coprire le perdite con versamenti personali mai eseguiti, iscritti in bilancio come crediti verso soci per oltre quattrocentotrentamila euro].
Le scritture contabili della società fallita possono fornire al curatore la prova presuntiva del credito verso i soci quando siano corroborate da altri elementi, come gli impegni sottoscritti nei verbali assembleari, mentre il solo dato contabile non basta a provare il credito per prelevamenti personali asseritamente illegittimi in assenza di ulteriori riscontri.
Dichiarata l’incompetenza del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, con implicita invalidità del decreto, il giudizio riassunto davanti al giudice competente ha per oggetto la pretesa del creditore, da decidere secondo le regole della cognizione ordinaria.