Il cedente che abbia ceduto pro solvendo i crediti a un factor, a sua volta subentrato nella posizione di cessionario a favore di un terzo, resta privo della titolarità attiva del credito e non acquista il potere rappresentativo, anche di natura sostanziale, in ordine al rapporto dedotto in giudizio in forza della clausola dell’atto di cessione con cui si è obbligato a compiere ogni azione, iniziativa e atto giudiziario finalizzato alla riscossione dei crediti scaduti, perché tale impegno [privo di riferimento espresso e specifico al rapporto di credito azionato in sede monitoria] non comporta il conferimento di una procura ad agire in giudizio. La prova del potere rappresentativo non può essere tratta neppure dalla produzione dello stralcio di una proposta di accordo non sottoscritta dalle parti, in mancanza di prova della sua accettazione.
Il contratto di factoring con cessione dei crediti pro solvendo obbliga il cedente a garantire la solvenza del debitore ceduto, salvo rinuncia del cessionario, ma non gli attribuisce la facoltà di agire nei confronti del debitore ceduto per il recupero delle somme. Il cedente [impresa appaltatrice che aveva ceduto al factor i crediti per le fatture insolute, poi ceduti a una società di gestione del risparmio con atto notarile ricognitivo, e aveva ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti dell’autorità d’ambito subentrata al committente] è quindi privo della titolarità attiva del credito, salvo che alleghi e provi di aver agito in nome e per conto del cessionario, quale suo procuratore o mandatario.
Il divieto di cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione in mancanza della sua adesione, previsto dall’art. 70 del r.d. n. 2440/1923 con rinvio all’art. 9 dell’all. E alla l. n. 2248/1865, si applica soltanto ai rapporti di durata, come l’appalto e la somministrazione, e resta operante finché la prestazione non sia completamente eseguita, perché la deroga alla regola generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.) risponde all’esigenza di evitare che, durante l’esecuzione del rapporto, vengano meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l’amministrazione. Una volta concluso il rapporto [contratto di appalto del 2006 per la conduzione, manutenzione e custodia degli impianti di depurazione e di sollevamento delle reti fognarie stipulato con l’ente d’ambito, scaduto dopo la proroga semestrale, senza che la cedente avesse neppure allegato che le cessioni riguardassero rapporti ancora in corso], si riespande la regola dell’art. 1264 c.c., per cui l’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto richiede soltanto la notificazione.
Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa del medesimo tribunale non attiene alla competenza in senso tecnico, ma rientra nella ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario; ne consegue che l’emissione del decreto ingiuntivo da parte di un giudice non appartenente alla sezione specializzata [eccezione sollevata dall’opponente nella seconda memoria istruttoria, sul presupposto che la controversia rientrasse nell’art. 3, co. 2, lett. f), d.lgs. 168/2003] non ne comporta la nullità.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente, convenuto in senso sostanziale, non può chiamare direttamente in causa un terzo mediante la notificazione dell’atto di citazione in opposizione, perché deve chiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione e a pena di decadenza, l’autorizzazione alla chiamata ai sensi dell’art. 269 c.p.c.; sono pertanto inammissibili la chiamata diretta [del Comune ingiunto in solido con l’opponente, rimasto contumace] e le domande proposte nei suoi confronti.