Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. contro l’amministratore di una s.r.l. fallita, il danno cagionato al patrimonio sociale è risarcibile per intero anche se eccede l’ammontare del passivo accertato, perché l’azione, cumulando l’azione sociale e quella dei creditori sociali, è strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia dei soci sia dei creditori, e non rileva che l’eccedenza, chiuso il fallimento, sia destinata a tornare alla società e quindi a beneficio dello stesso amministratore che ne detiene la quasi totalità del capitale, perché tale conseguenza va regolata al momento della chiusura della procedura e non incide sulla misura del danno [amministratore unico, titolare del 95% del capitale di una s.r.l. edile, che aveva effettuato prelievi contabilizzati come buonuscite e retribuzioni di dipendenti mai assunti, come anticipi sugli utili e come rimborsi di finanziamenti dei soci non documentati, e che aveva omesso le dichiarazioni fiscali, rendendo irrecuperabile un credito IVA].
L’interesse del curatore al recupero di ulteriori attività attraverso l’azione di responsabilità contro l’amministratore viene meno soltanto con la chiusura del fallimento per integrale pagamento dei crediti, sicché è irrilevante la consulenza tecnica volta ad accertare la consistenza del passivo per circoscrivere il danno risarcibile.
Grava sull’amministratore convenuto con l’azione di responsabilità l’onere di documentare le causali delle uscite dal conto corrente sociale che il curatore non abbia rinvenuto, come i pagamenti contabilizzati quali buonuscite o retribuzioni in assenza di rapporti di lavoro dipendente, gli anticipi sugli utili distribuiti senza l’approvazione del bilancio e senza una delibera di distribuzione, in violazione dell’art. 2478-bis c.c., e i rimborsi di finanziamenti dei soci che non risultano documentati né deliberati.
Il curatore può esercitare in sede civile l’azione di responsabilità contro l’amministratore anche se non si è costituito parte civile nel processo penale per bancarotta promosso per gli stessi fatti e definito con l’applicazione della pena su richiesta delle parti; in mancanza del comitato dei creditori l’azione può essere proposta previa autorizzazione del giudice delegato, e gli eventuali vizi della procedura di autorizzazione vanno fatti valere nell’ambito della procedura fallimentare.
Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. confluiscono, in un’azione unitaria e inscindibile, l’azione sociale, di natura contrattuale, e quella dei creditori sociali; grava sull’attore l’onere di provare le violazioni degli obblighi gravanti sull’amministratore e il nesso causale con il danno, mentre spetta all’amministratore dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, provando di avere adempiuto con diligenza i propri doveri.