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Tribunale di Torino, 6 Maggio 2025, n. 2195/2025

Prova dell’amministrazione di fatto e responsabilità verso i creditori sociali dopo il fallimento

Tribunale di Torino, 6 Maggio 2025, n. 2195/2025
Prova dell’amministrazione di fatto e responsabilità verso i creditori sociali dopo il fallimento

Non è provata la qualità di amministratore di fatto di chi [collaboratore della società, con mansioni di responsabile commerciale e di produzione] risulta in costante dialettica con la proprietà e con l’amministratore di diritto per riassumere il controllo della società e ha compiuto illeciti in suo danno all’insaputa degli organi sociali, perché si tratta di comportamenti occulti, non continuativi e circoscritti a una determinata fase, diretti a sottrarre risorse alla società, e non dell’esercizio sistematico e continuativo di poteri decisionali autonomi propri dell’organo amministrativo. Non sono sufficienti a tal fine né il fatto che delle distrazioni abbia beneficiato una società riconducibile ai presunti amministratori di fatto, né la causale «compenso amministratore» di alcuni pagamenti cronologicamente circoscritti, in mancanza di accertamenti sull’attività concretamente svolta, mentre le dichiarazioni rese al curatore dai soggetti interessati [creditore poi attore e amministratori di diritto] vanno vagliate con estrema cautela.

La sentenza di patteggiamento non ha efficacia di vincolo né di giudicato nel giudizio civile di risarcimento, né inverte l’onere della prova; dopo la modifica dell’art. 445, comma 1 bis, c.p.p. ad opera della l. n. 150/2022 essa non può essere utilizzata a fini di prova nel giudizio civile e, anche a ritenere inapplicabile la nuova disciplina, è preferibile escludere che assuma un valore significativo ai fini della prova delle condotte contestate, perché non implica alcuna ammissione di colpevolezza.

Quando i fatti contestati agli amministratori integrano reati di bancarotta prefallimentare, l’azione di responsabilità dei creditori sociali è soggetta ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c. al termine di prescrizione del reato, che decorre dalla dichiarazione di fallimento, perché questa costituisce condizione obiettiva di punibilità; è invece prescritta l’azione per l’aggravamento del dissesto contestato come bancarotta semplice, se è decorso sia il termine quinquennale dall’apertura del fallimento, sia il termine massimo di prescrizione di quel reato.

La mancata tenuta delle scritture contabili non è di per sé sufficiente a fondare la condanna dell’amministratore al risarcimento in favore dei creditori sociali, perché il danno non può desumersi in re ipsa e spetta all’attore provare il nesso causale tra la condotta e il danno [nella specie, l’insolvenza era già manifesta quando l’amministratore convenuto aveva assunto l’incarico e non era provato che la mancata tenuta delle scritture avesse aggravato il dissesto]; solo una volta raggiunta tale prova possono applicarsi i criteri di liquidazione presuntiva del danno.

L’azione del creditore sociale per il danno indiretto derivante dal depauperamento del patrimonio sociale di una s.r.l. va qualificata ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c. (corrispondente all’art. 2394 c.c.), e non ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. (corrispondente all’art. 2395 c.c.), riferito ai danni direttamente cagionati dagli amministratori. La responsabilità ha natura contrattuale, sicché il creditore deve allegare la violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale e provare il danno e il nesso causale; il danno risarcibile non coincide automaticamente con il credito insoddisfatto, ma con la quota di esso che avrebbe trovato capienza nel patrimonio sociale in caso di diligente adempimento degli amministratori. Il termine di prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui è percepibile l’insufficienza del patrimonio sociale, che di regola coincide con l’apertura della procedura concorsuale, e non è sospeso né interrotto dalla dichiarazione di fallimento.

Rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. 168/2003 le azioni di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo da chiunque promosse, e quindi anche quelle esercitate dai creditori sociali.

Data Sentenza: 06/05/2025
Carica: Presidente
Giudice: Chiara Comune
Relatore: Stefano Demontis
Registro: RG 9343 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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