Il cessionario in blocco dei crediti di una banca che interviene nel giudizio d’appello affermandosi successore della cedente deve provare, a fronte della specifica contestazione della controparte, che tra i crediti ceduti è compreso quello oggetto della controversia, e a tal fine non è sufficiente l’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale che individui i crediti mediante un arco temporale molto ampio e il rinvio a un sito internet nel quale le posizioni sono identificate soltanto con il codice anagrafico del debitore, in mancanza di documenti che consentano di collegare tale codice al rapporto controverso [società di cartolarizzazione intervenuta nel giudizio d’appello promosso dai garanti per la dichiarazione di nullità di una fideiussione omnibus del 2005 conforme allo schema ABI, rilasciata a garanzia delle obbligazioni di una s.r.l. verso una banca rimasta contumace].
Il garante che chiede la condanna della banca alla cancellazione delle segnalazioni nella centrale dei rischi, quale conseguenza della nullità delle clausole della fideiussione riproduttive dello schema ABI, deve allegare e provare che la segnalazione è stata effettuata e che essa deriva dall’applicazione, da parte della banca, delle clausole nulle.
L’esistenza di contrasti giurisprudenziali sulla questione decisa, composti dalle Sezioni Unite soltanto dopo la notificazione dell’atto di appello, giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi tra garanti e banca in caso di accoglimento parziale dell’impugnazione.
La fideiussione omnibus stipulata nel periodo considerato dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 e conforme al modello ABI sanzionato è affetta da nullità parziale, limitata alle clausole di reviviscenza, di deroga all’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza, perché il contratto a valle che riproduce anche solo in parte il contenuto dell’intesa anticoncorrenziale ne costituisce lo strumento di attuazione, con conseguente applicazione delle disposizioni di legge derogate da tali clausole.
L’estensione all’intera fideiussione della nullità delle clausole riproduttive dello schema ABI costituisce un’eccezione che deve essere provata dalla parte interessata, perché il garante legato al debitore principale avrebbe di regola prestato la garanzia anche senza tali clausole e la banca ha comunque interesse al mantenimento della garanzia.