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Corte d'appello di Venezia, 21 Febbraio 2024, n. 365/2024

Finanziamento condizionato all’acquisto di azioni della banca e nullità parziale del mutuo

Corte d'appello di Venezia, 21 Febbraio 2024, n. 365/2024
Finanziamento condizionato all’acquisto di azioni della banca e nullità parziale del mutuo

Quando la banca subordina la concessione del finanziamento richiesto dal cliente [per l’acquisto di macchinari industriali] all’impiego di una parte di esso nell’acquisto di azioni della banca stessa [secondo la prassi di privilegiare i clienti disposti a sottoscrivere azioni in misura pari a circa il 10% del finanziamento, per preservare i coefficienti patrimoniali dopo l’aumento di capitale], il collegamento negoziale tra il mutuo, limitatamente alla quota destinata all’acquisto, e i contratti di acquisto delle azioni comporta per violazione dell’art. 2358 c.c. la nullità parziale del mutuo per quella quota e la nullità degli acquisti, con conseguente accertamento che il cliente nulla deve per la parte di finanziamento correlata all’investimento. Il collegamento è provato anche dalla contestualità tra la firma del mutuo e quella dei pre-ordini di acquisto, che impediva di destinare quella quota ad altre finalità, superandosi così il dato formale dell’assenza di un vincolo di utilizzo.

La nullità dell’operazione di assistenza finanziaria non è sanata dalla successiva iscrizione da parte della banca di riserve disponibili sufficienti a coprire gli acquisti finanziati, perché in mancanza di una norma che lo preveda il contratto nullo non può essere convalidato (art. 1423 c.c.). Sono irrilevanti anche la mancata contestazione dell’operazione da parte del cliente dopo l’acquisto, potendo la nullità essere fatta valere in qualunque momento, e la causa della perdita di valore delle azioni, perché i negozi collegati sarebbero nulli anche se i titoli avessero conservato valore.

L’eventuale cessione a un terzo del credito derivante dal finanziamento non impedisce l’accertamento negativo del debito nei confronti della banca cedente convenuta, perché ai sensi dell’art. 111 c.p.c. il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata contro l’alienante spiega i suoi effetti anche contro il cessionario.

È invece improcedibile nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa la domanda di accertamento che nulla è dovuto in conseguenza della nullità dei soli contratti di investimento [per violazione delle norme del t.u.f.], perché potrebbe essere accolta soltanto accertando un credito restitutorio del cliente per il prezzo delle azioni, da portare in compensazione con il debito derivante dal finanziamento.

L’art. 83, comma 3, t.u.b., per cui contro la banca in liquidazione coatta amministrativa non può essere promossa né proseguita alcuna azione, va interpretato conformemente all’art. 52 l. fall., nel senso che divengono improcedibili soltanto le pretese creditorie o restitutorie esercitate in giudizio, e non le domande di accertamento della nullità o di annullamento di contratti con cui non si faccia valere un diritto alla restituzione di somme, perché una diversa lettura si risolverebbe in un’immunità giudiziaria della banca insolvente in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dato che la verifica dello stato passivo ha a oggetto soltanto i crediti verso l’impresa insolvente e non l’accertamento negativo dei crediti di questa verso i terzi né le invalidità negoziali. Le domande proposte contro la banca poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa restano dunque procedibili se non sono idonee a incidere sulla formazione dello stato passivo.

L’accertamento negativo del debito derivante da un finanziamento collegato all’acquisto di titoli della banca finanziatrice non presuppone una compensazione tra il debito di restituzione del cliente e il suo credito restitutorio per il prezzo dei titoli, che attrarrebbe la controversia alla cognizione del tribunale della procedura, perché la nullità dell’intera operazione, unitariamente considerata in ragione del collegamento negoziale, comporta che il finanziamento si consideri mai utilizzato, sicché non sorge alcuna obbligazione restitutoria del cliente e i titoli restano nella titolarità della banca; solo in senso atecnico può parlarsi di compensazione, per indicare l’elisione contabile delle reciproche obbligazioni. Sussiste pertanto l’interesse ad agire del cliente, perché la domanda di nullità comporta l’accertamento negativo del debito.

Quando la banca convenuta non ha eccepito, né il giudice ha rilevato d’ufficio, l’incompetenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 168/2003, la competenza si radica in capo al giudice adito ai sensi dell’art. 38 c.p.c. e non è rimessa in discussione dalla successiva contestazione, da parte della liquidazione coatta costituitasi dopo l’interruzione del processo, sotto il diverso profilo dell’attrazione al tribunale della procedura previsto dall’art. 83, comma 3, t.u.b.

Il divieto di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie previsto dall’art. 2358 c.c. si applica, in forza del richiamo dell’art. 2519, comma 1, c.c., anche alle società cooperative e quindi alle banche popolari, perché l’esigenza di assicurare a tutela dei creditori l’effettiva consistenza del capitale, che si accresce solo fittiziamente se le azioni sono sottoscritte con denaro messo a disposizione dalla stessa società, permane immutata anche per tali società. Il divieto, diretto alla tutela dell’effettività del patrimonio sociale, va inteso in senso ampio e colpisce qualsiasi forma di agevolazione finanziaria, anteriore o successiva all’acquisto, legata da un nesso strumentale all’acquisto di azioni proprie.

In mancanza delle condizioni previste dall’art. 2358, commi 2 e seguenti, c.c. [autorizzazione dell’assemblea straordinaria sulla base di una relazione degli amministratori, rispetto del limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, iscrizione di una riserva indisponibile], il divieto di assistenza finanziaria comporta ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. la nullità del contratto di finanziamento e, in forza del collegamento negoziale, dell’acquisto dei titoli della banca finanziatrice, a prescindere dalla responsabilità degli amministratori. È irrilevante che la banca disponesse di riserve sufficienti se non le ha rese indisponibili, e la nullità non può essere esclusa adducendo che essa pregiudicherebbe il patrimonio sociale, perché il pregiudizio deriva dal finanziamento illecito e non dalla nullità che lo sanziona.

Data Sentenza: 21/02/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Alessandro Rizzieri
Registro: RG 2378 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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