Il contratto di associazione in partecipazione stipulato dal titolare di un’impresa individuale con i proprietari dell’immobile a lui locato per l’esercizio dell’attività è sorretto da causa, e non è quindi nullo ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c., quando gli elementi di prova, valutati complessivamente, dimostrano l’apporto degli associati all’impresa, quale la messa a disposizione dell’immobile e la sua regolarizzazione amministrativa per il fine perseguito dall’associazione, nonché la partecipazione alle perdite attuata mediante un accordo di riduzione del canone di locazione con cui viene ridistribuito l’esito non positivo della prima stagione di attività [accordo per l’impianto di un’attività di bar caffetteria in forma di associazione in partecipazione tra la titolare dell’impresa, conduttrice del locale, e i proprietari locatori; domanda di nullità per difetto di causa e di restituzione dei costi sostenuti per lavori sull’immobile, rigettata].
La presentazione da parte del proprietario della comunicazione di inizio lavori asseverata relativa alle opere eseguite nell’immobile in cui si svolge l’impresa non esclude che essa costituisca un contributo del proprietario associato all’associazione in partecipazione e anzi lo conferma, perché l’art. 11 d.P.R. 380/2001, riferito al permesso di costruire ma estensibile alla comunicazione di inizio lavori asseverata, legittima a presentarla anche chi abbia titolo per farlo, come il conduttore titolare dell’impresa.
Nella prova dell’apporto degli associati il riconoscimento, da parte di questi ultimi, di aver appreso il cattivo andamento dell’impresa solo in occasione della richiesta di riduzione del canone di locazione non svilisce la valenza probatoria e indiziaria della ripartizione delle perdite attuata con il relativo accordo, e circostanze come la richiesta di liberazione dell’immobile o la mancata domanda di distribuzione degli utili non bastano a smentire le altre risultanze che, complessivamente considerate, dimostrano l’apporto.
Il rigetto di un’eccezione, come quella di incompetenza, diretta soltanto al rigetto della domanda avversaria e non al conseguimento di un risultato più ampio, non determina una soccombenza rilevante ai fini della ripartizione delle spese processuali.
I documenti che riproducono fatti, per lo più movimentazioni di denaro, senza contenere dichiarazioni riconducibili alla parte contro la quale sono prodotti hanno il loro referente normativo nell’art. 2712 c.c. e restano estranei alla disciplina delle scritture private di cui all’art. 2702 c.c.
Il disconoscimento delle riproduzioni di cui all’art. 2712 c.c., pur non soggetto ai limiti e alle modalità dell’art. 214 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, e non impedisce comunque al giudice di accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui dispone valutandoli complessivamente e alla luce l’uno dell’altro, senza negare valore a uno o più di essi solo perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l’esistenza del fatto da provare.
La compensazione delle spese di lite costituisce un provvedimento discrezionale e non obbligatorio del giudice, sicché è inammissibile il motivo di impugnazione che ne lamenti la mancata adozione.