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Tribunale di Catanzaro, 10 Agosto 2026, n. 3403/2026

Dolo determinante nella cessione di quote di s.r.l. e risarcimento dell’interesse negativo

Tribunale di Catanzaro, 10 Agosto 2026, n. 3403/2026
Dolo determinante nella cessione di quote di s.r.l. e risarcimento dell’interesse negativo

Integra dolo determinante ai sensi dell’art. 1439 c.c., e giustifica l’annullamento del contratto con il quale una partecipazione in società a responsabilità limitata viene acquistata in cambio della cessione di un bene, la condotta del cedente che rappresenta falsamente all’acquirente che l’unico bene produttivo della società partecipata fruisce già di un incentivo pubblico, tacendo che la relativa domanda si fondava su una falsa attestazione e che il bene non è mai entrato nel patrimonio della società, quando tale circostanza costituisce la ragione determinante del consenso [società fornitrice di un piccolo impianto eolico che, per indurre l’acquirente insoddisfatto a desistere dall’azione di risoluzione, gli trasferisce una quota del 4,5% di una società asseritamente titolare di una turbina eolica da 600 kW già ammessa alla tariffa incentivante, ricevendo in cambio l’impianto e i relativi diritti verso il gestore dei servizi energetici; annullamento del contratto e dell’accordo integrativo, con restituzioni reciproche in natura e rigetto delle domande risarcitorie].

In caso di annullamento per dolo del contratto con il quale è stata acquistata una partecipazione sociale, il risarcimento dovuto dal contraente autore del raggiro è commisurato all’interesse negativo, sicché non è risarcibile il mancato guadagno che l’acquirente avrebbe tratto dall’esecuzione del contratto annullato, che attiene all’interesse positivo, né sono risarcibili gli interessi e i costi del mutuo contratto per finanziare un precedente contratto tra le stesse parti rimasto valido ed efficace, perché manca il nesso causale tra tali oneri e il raggiro che ha viziato soltanto il contratto successivo, mentre la perdita di occasioni contrattuali alternative deve essere allegata e provata con l’indicazione di elementi specifici.

L’annullamento del contratto con il quale le parti si sono scambiate prestazioni in natura, quali la cessione di un impianto con i relativi diritti all’incentivo e la cessione di una partecipazione sociale, comporta la restituzione reciproca in natura delle rispettive attribuzioni e non genera obbligazioni restitutorie di carattere pecuniario.

È incapace a testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c., e la sua deposizione non è utilizzabile, il socio della società le cui quote sono oggetto del contratto di cessione impugnato, perché l’annullamento della cessione inciderebbe sulla compagine sociale, sulle maggioranze assembleari e sulla distribuzione degli utili, conferendogli un interesse giuridico concreto e attuale che lo legittimerebbe quanto meno a un intervento adesivo dipendente.

La clausola compromissoria contenuta in un contratto di fornitura non si estende alla controversia relativa all’annullamento di un successivo e autonomo contratto, concluso tra le stesse parti, con il quale una di esse ha acquistato una partecipazione sociale, quando la domanda non investe la validità, l’efficacia o l’esecuzione del primo contratto, e grava sulla parte che eccepisce la competenza arbitrale l’onere di provare l’esistenza e il contenuto di una convenzione arbitrale riferita allo specifico rapporto dedotto in giudizio.

Nel giudizio di annullamento del contratto di cessione di quote di società a responsabilità limitata non sono litisconsorti necessari la società partecipata e gli altri soci, perché la pronuncia produce effetti soltanto tra cedente e cessionario e la posizione della società è meramente riflessa, dovendo essa limitarsi a prendere atto della titolarità delle quote quale risulterà dal giudicato.

La qualità di imprenditore dell’acquirente non esclude il dolo determinante, perché l’errore indotto dal raggiro rileva anche se non riconoscibile e il contraente di normale diligenza non è tenuto a verificare autonomamente una circostanza affermata con certezza dalla controparte, unica a conoscere pienamente i fatti rilevanti.

Il dolo determinante richiede che il raggiro abbia provocato un errore causalmente efficiente sulla determinazione volitiva, inducendo a concludere un contratto che altrimenti non sarebbe stato concluso, e non richiede che l’errore sia essenziale ai sensi dell’art. 1429 c.c., potendo riguardare i presupposti, gli elementi, gli effetti, l’esecuzione o i motivi di fatto del contratto, nonché il valore e le qualità del bene.

Il dolo omissivo rileva quando il silenzio si inserisce in un complesso comportamento preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno perseguito.

Il contratto di cessione di quote di società a responsabilità limitata è un contratto consensuale, al quale si applicano le norme sui vizi del consenso e sulla risoluzione per inadempimento.

L’accoglimento della domanda principale comporta l’assorbimento della domanda proposta in via subordinata, sulla quale il giudice non può pronunciarsi in forza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.

Il danno non patrimoniale è un danno-conseguenza che richiede la prova, a carico del danneggiato, della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio, e non può essere desunto da allegazioni generiche.

Non sussiste responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. quando le domande proposte siano state in parte accolte e si fondino su argomenti giuridici e fattuali adeguatamente documentati, perché il rigetto di alcune di esse non integra di per sé la temerarietà della lite.

Data Sentenza: 10/08/2026
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Ciro Luca Lotoro
Registro: RG 2507 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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