L’amministratore di diritto che si presta ad assumere la carica al servizio degli interessi e della volontà di un amministratore di fatto, gestendo secondo gli ordini di quest’ultimo o lasciando a lui la gestione e la tenuta della contabilità sociale, viola i doveri di diligente gestione e risponde del danno cagionato dalle operazioni compiute su comando dell’amministratore di fatto, da questi lasciate compiere o comunque poste in essere senza adeguata giustificazione, e l’impossibilità di giustificarle per l’indisponibilità della documentazione sociale non costituisce ragione di esonero perché conferma la mancanza di diligenza gestoria [azione di responsabilità promossa dalla liquidazione giudiziale di una s.r.l. del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari nei confronti dell’ex amministratore unico per prelievi di cassa privi di giustificazione, pagamenti a soggetti senza rapporti commerciali con la società e pagamenti e acquisti di beni intestati a terzi ed estranei all’oggetto sociale, in assenza delle scritture contabili; prescrizione dell’azione sociale e condanna in base all’azione dei creditori sociali].
Nell’azione di responsabilità dei creditori sociali esercitata dalla procedura concorsuale, che ha natura extracontrattuale ed è gravata degli oneri probatori pieni, l’amministratore che avrebbe dovuto curare la tenuta delle scritture contabili e ammette di non averlo fatto non va esente, nel vuoto probatorio determinato dalla loro sparizione o mancata redazione, dall’onere di collaborare alla formazione della prova, essendo per la sua carica ben più vicino della procedura ai fatti da provare.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto della società in liquidazione giudiziale non è applicabile all’azione di responsabilità esercitata dalla procedura nei confronti dell’amministratore ai sensi dell’art. 255 CCII, con cui sono fatte valere in via unitaria le azioni previste dall’art. 2476, commi 3 e 6, c.c., perché tale azione, come quella regolata dall’art. 146 l. fall., ha contenuto unitario e inscindibile, e in ogni caso la clausola non opera rispetto all’azione dei creditori sociali, che sono terzi rispetto alla società.
Ai fini della decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità dei creditori sociali, il mero ritardo nel deposito di un bilancio non è idoneo a rendere oggettivamente conoscibile l’insufficienza del patrimonio sociale, in particolare quando i bilanci degli esercizi precedenti risultano depositati e presentano il capitale integro e la loro falsità, accertata in sede di verifica fiscale, non è stata portata a conoscenza dei creditori.
La prescrizione dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore di s.r.l. decorre dalla cessazione dalla carica, che coincide con la nomina del nuovo amministratore, e non dalla precedente cessione dell’intera partecipazione sociale, e la diffida stragiudiziale non vale a interromperla se non è provato il suo recapito al destinatario.
I prelievi di somme dalle casse sociali eseguiti dall’amministratore non possono essere giustificati come percezione del compenso per la carica, pur naturalmente onerosa, quando l’amministratore non allega né prova che un compenso sia stato deliberato a suo favore e non chiede al giudice di determinarlo.
Costituisce profilo di colpa dell’amministratore la carenza di competenza in materia di gestione societaria, perché è suo obbligo possedere una professionalità adeguata al compito e, in caso contrario, non assumere la carica.
Nell’azione di responsabilità contro l’amministratore, gli addebiti per i quali non è neppure prospettato il danno conseguente, come la falsificazione dei bilanci o l’inosservanza degli obblighi conseguenti alla perdita del capitale, restano estranei all’oggetto del giudizio, che si limita ai fatti dispersivi idoneamente delineati.
L’eventuale corresponsabilità dell’amministratore di fatto concorre al risarcimento ma non esonera da responsabilità l’amministratore di diritto, perché in forza della solidarietà prevista dall’art. 2055 c.c. il creditore può rivolgersi liberamente al condebitore solidale che ritiene.
Il credito risarcitorio nei confronti dell’amministratore per le somme distratte è debito di valore, sicché sul capitale sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati anno per anno sulle somme via via rivalutate secondo gli indici Istat fino alla sentenza, e dalla sentenza gli interessi di legge sull’ammontare complessivo.
Nella liquidazione delle spese di lite si tiene conto della redazione di atti agevolmente consultabili mediante ricerca testuale.