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Tribunale di Roma, 21 Gennaio 2026, n. 968/2026

Esclusione del socio di s.r.l., ordine del giorno generico e convocazione da amministratori poi sospesi

Tribunale di Roma, 21 Gennaio 2026, n. 968/2026
Esclusione del socio di s.r.l., ordine del giorno generico e convocazione da amministratori poi sospesi

È invalida la deliberazione dell’assemblea di s.r.l. che esclude un socio quando l’ordine del giorno indicato nell’avviso di convocazione si limita a prevedere la discussione di attività non autorizzate o concorrenziali e i provvedimenti conseguenti, senza alcun riferimento a un procedimento di esclusione né alcun collegamento tra le attività contestate e il socio, perché in tal caso i soci non sono posti in condizione di discutere i fatti posti a fondamento degli addebiti e il socio, ignaro del procedimento a suo carico, non può predisporre alcuna difesa [esclusione della socia titolare del 20% del capitale di una s.r.l. partecipata da un’università, per asserita attività concorrente e uso non autorizzato di strumentazione sociale; deliberazione dichiarata invalida].

La deliberazione assunta dall’assemblea di s.r.l. convocata dal consiglio di amministrazione in carica conserva validità ed efficacia anche dopo la sospensione e l’annullamento della deliberazione di nomina di quel consiglio, perché gli atti compiuti dall’organo amministrativo prima che la sua nomina sia sospesa ai sensi dell’art. 2378 c.c. restano validi e gli effetti della sospensione non retroagiscono a fatti anteriori al provvedimento cautelare.

La cessazione della materia del contendere nel giudizio di impugnazione della deliberazione di esclusione del socio presuppone che la deliberazione impugnata sia stata specificamente sostituita da altra, adottata dopo l’insediamento del nuovo organo amministrativo, e non può derivare dalla sola invalidità della nomina dell’organo che aveva convocato l’assemblea.

Il vizio di convocazione dell’assemblea dipendente dall’illegittima composizione dell’organo che l’ha convocata determina l’annullabilità, e non la nullità, delle deliberazioni assunte.

La retroattività della sentenza che annulla una deliberazione assembleare incontra il limite della certezza dei rapporti sorti medio tempore, sicché gli atti compiuti dagli amministratori illegittimamente nominati sopravvivono all’annullamento della nomina e, in mancanza di un provvedimento di sospensione, gli atti esecutivi di una deliberazione annullabile restano legittimi anche dopo il suo annullamento.

L’ordine del giorno dell’assemblea deve indicare le materie da trattare in modo sintetico, ma chiaro, specifico e non ambiguo, perché ha la funzione di rendere edotti i soci degli argomenti sui quali dovranno deliberare, consentendo loro una partecipazione informata, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti, ferma la possibilità di adottare le deliberazioni consequenziali e accessorie.

Data Sentenza: 21/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Cristina Pigozzo
Registro: RG 59932 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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