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Tribunale di Palermo, 18 Dicembre 2025, n. 5113/2025

Revoca dell’amministratore di s.r.l., clausola statutaria di esclusione del risarcimento e legittimazione a impugnare

Tribunale di Palermo, 18 Dicembre 2025, n. 5113/2025
Revoca dell’amministratore di s.r.l., clausola statutaria di esclusione del risarcimento e legittimazione a impugnare

È valida la clausola statutaria di s.r.l. che, nel consentire la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, esclude il diritto dell’amministratore revocato al risarcimento del danno quando la revoca sia deliberata con una maggioranza qualificata, perché le conseguenze patrimoniali della revoca senza giusta causa previste dall’art. 2383, comma 3, c.c. attengono a diritti disponibili, rinunciabili anche preventivamente, e la clausola si colloca fuori dal perimetro di applicazione dell’art. 1341 c.c. [domanda risarcitoria dell’ex amministratore unico di una s.r.l. di servizi, revocato con il voto determinante della socia di maggioranza, proposta contro la società, i soci e altri soggetti, con statuto che consente la revoca in ogni tempo e senza motivazione ed esclude il risarcimento se la revoca è votata dai due terzi del capitale e, se presenti in assemblea, da determinati soci; cessata la materia del contendere sulle impugnazioni delle deliberazioni per il sopravvenuto fallimento della società e rigettata la domanda risarcitoria].

L’amministratore di s.r.l. revocato dall’assemblea non è legittimato a impugnare ai sensi dell’art. 2479-ter c.c. la delibera di revoca, né le delibere successive, perché la legittimazione dell’amministratore spetta solo a chi riveste la carica al momento della proposizione dell’impugnazione, e l’amministratore revocato, anche in mancanza di giusta causa, ha diritto soltanto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2383, comma 3, c.c. e non alla conservazione della carica.

L’ex amministratore di s.r.l. non può esperire l’azione di nullità della delibera di revoca per il solo fatto di avere ricoperto la carica, perché anche per lui, come per il socio, occorre un interesse attuale e concreto, che difetta in mancanza di un diritto alla reintegrazione nell’incarico, dato che la giusta causa non è elemento costitutivo della revoca ma soltanto ragione di esclusione della responsabilità risarcitoria della società.

La sospensione, disposta dall’associazione nazionale, del riconoscimento della rappresentanza territoriale in favore di un’associazione locale non incide sulla capacità giuridica di quest’ultima né sui poteri del suo legale rappresentante, privandola soltanto della possibilità di operare con la denominazione e il marchio dell’associazione nazionale, sicché il commissario straordinario dell’associazione locale, socia di maggioranza di una s.r.l., può chiedere e poi disporre, a fronte dell’inerzia dell’amministratore, la convocazione dell’assemblea della società ed esprimervi il voto.

Il danno alla persona lamentato dall’amministratore revocato richiede la prova della lesione di un diritto distinto dal diritto alla prosecuzione della carica sino alla scadenza, quale un’attività ingiuriosa o diffamatoria, dolosa o colposa, lesiva del suo prestigio professionale, e la condotta ritorsiva non può desumersi dalla delibera che autorizza la presentazione dell’istanza di fallimento in proprio, tanto più se l’istanza è stata accolta.

Il sopravvenuto fallimento della società fa venir meno l’interesse ad agire per l’annullamento delle delibere assembleari quando non sia dedotto un interesse perdurante in relazione alle utilità attese dopo la chiusura della procedura, e determina la cessazione della materia del contendere, ferma la valutazione della fondatezza originaria della domanda secondo il criterio della soccombenza virtuale ai fini delle spese, in mancanza di una richiesta congiunta di compensazione.

Nel giudizio di impugnazione delle delibere assembleari di società di capitali è legittimata passiva soltanto la società, cui è imputata la volontà espressa dall’assemblea, mentre i soci che hanno votato a favore subiscono effetti soltanto riflessi della pronuncia caducatoria e possono spiegare intervento adesivo.

Gli amministratori di s.r.l. sono revocabili dall’assemblea in applicazione analogica dell’art. 2383, comma 3, c.c., e la revoca dell’amministratore nominato nell’atto costitutivo non richiede, ai fini della sua efficacia, né la modifica dell’atto costitutivo né la sussistenza di una giusta causa, la cui mancanza incide soltanto sull’obbligo della società di risarcire il danno.

Nella s.r.l., in caso di inerzia dell’organo amministrativo e nel silenzio della legge e dell’atto costitutivo, il potere di convocare l’assemblea spetta ai soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le spese dei sub-procedimenti cautelari si liquidano nell’ambito della valutazione complessiva dell’esito del giudizio, anche mediante un aumento percentuale del compenso liquidato per il merito, e nessuna condanna alle spese va pronunciata in favore delle parti rimaste contumaci.

Data Sentenza: 18/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Daniela Galazzi
Relatore: Francesco Paolo Torrasi
Registro: RG 21041 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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