L’amministratore di s.r.l. che assume la carica quando la causa di scioglimento per perdita del capitale sussiste già da più esercizi, e sotto la cui gestione la società cessa ogni attività dopo pochi mesi, non risponde del danno da illegittima prosecuzione dell’attività, né dell’omesso pagamento dei debiti tributari e previdenziali quando sia plausibile che la società non disponesse della liquidità necessaria, né dell’omesso recupero di crediti iscritti cumulativamente in bilancio e privi di documentazione [azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una s.r.l. esercente l’attività di supermercato contro l’amministratore unico in carica nei due anni anteriori al fallimento, con richiesta di condanna pari al deficit fallimentare, essendo il patrimonio netto negativo sin dalla gestione del precedente amministratore e cessata l’attività pochi mesi dopo la nomina; condanna limitata al credito non riscosso verso una società amministrata dallo stesso amministratore].
L’amministratore di s.r.l. che, senza giustificare la propria inerzia, omette di attivarsi per il recupero di un credito sociale verso altra società di cui è unico amministratore risponde del danno pari all’importo del credito non riscosso, perché è in condizione di averne riscontro nella documentazione della debitrice.
Le incomprensioni con il commercialista non esimono l’amministratore dalla responsabilità civile per l’omessa regolare tenuta delle scritture contabili, perché spetta all’organo amministrativo vigilare con diligenza anche sull’operato dei professionisti incaricati della tenuta delle scritture e della formazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali.
L’accoglimento della domanda risarcitoria per un importo inferiore a quello per il quale è stato autorizzato il sequestro conservativo non comporta la declaratoria di parziale inefficacia della misura, che consegue soltanto all’accertamento dell’inesistenza totale o parziale del credito cautelato, ma la sua conversione automatica in pignoramento dei beni sequestrati, ai sensi dell’art. 686 c.p.c., per la minor somma oggetto di condanna.
Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall. la mancanza, la sommarietà o l’inintelligibilità delle scritture contabili non bastano a giustificare la condanna dell’amministratore né la liquidazione del danno in misura pari al deficit fallimentare, perché occorre la previa prova, almeno presuntiva, di condotte astrattamente idonee a causare un danno patrimoniale, che il curatore può ricostruire anche attraverso altre fonti, quali gli estratti dei conti bancari della società, sicché il criterio del deficit, oggi previsto dall’art. 2486, comma 3, c.c., opera soltanto come parametro di liquidazione equitativa quando sia logicamente plausibile e sia stato allegato un inadempimento astrattamente idoneo a causare il danno, con l’indicazione delle ragioni che impediscono l’accertamento dei suoi specifici effetti.
Il pregiudizio corrispondente all’intero deficit fallimentare può essere ricollegato alle condotte dell’amministratore soltanto per violazioni del dovere di diligenza così generalizzate da far ritenere che proprio in ragione di esse sia stato eroso l’intero patrimonio, o per comportamenti configurabili come causa stessa del dissesto sfociato nell’insolvenza.
L’amministratore che, succedendo ad altro amministratore, riceve una gestione affetta da gravi irregolarità risponde non dell’attività dei predecessori ma della propria colpevole omissione, ove non ne informi l’assemblea e non assuma le necessarie iniziative, perché, trattandosi di responsabilità derivante dal rapporto di mandato, gli è imputabile solo il danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione dei propri obblighi, del quale la società deve provare l’esistenza e il nesso di causalità.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146, comma 2, l. fall. cumula le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., modificandone la legittimazione ma non i presupposti, e resta perciò soggetta alla competenza del tribunale delle imprese ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 168/2003, propria di tutte le azioni di responsabilità contro gli amministratori da chiunque promosse.
L’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’amministratore costituitosi oltre il termine di cui all’art. 166 c.p.c. è inammissibile, essendo ormai maturata la decadenza dalle facoltà previste dagli artt. 38 e 167 c.p.c.
Il credito risarcitorio della società verso l’amministratore è credito di valore non soggetto al principio nominalistico, sicché va rivalutato secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto lesivo e maggiorato degli interessi compensativi al tasso legale sulla sorte capitale progressivamente rivalutata, mentre sull’importo liquidato decorrono gli interessi legali previsti dall’art. 1284, comma 1, c.c. fino al saldo.
La liquidazione delle spese del sub-procedimento cautelare va operata nell’ambito della valutazione complessiva dell’esito del giudizio, anche mediante un aumento percentuale del compenso liquidato per il merito.