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Corte d'appello di Roma, 31 Dicembre 2025, n. 7970/2025

Film in polietilene come imballaggi, divieto di doppia contribuzione e prescrizione del contributo ambientale

Corte d'appello di Roma, 31 Dicembre 2025, n. 7970/2025
Film in polietilene come imballaggi, divieto di doppia contribuzione e prescrizione del contributo ambientale

Il divieto di doppia contribuzione ambientale previsto dall’art. 237, comma 8, d.lgs. 152/2006, introdotto con efficacia retroattiva dal d.lgs. 116/2020, opera soltanto nei rapporti tra il consorzio nazionale e i sistemi autonomi di gestione dei rifiuti della medesima tipologia di bene e non tra consorzi istituzionalmente deputati a gestire tipologie di beni e di rifiuti diverse, sicché il contributo versato dal produttore di imballaggi al consorzio per i beni in polietilene non ha efficacia liberatoria nei confronti del consorzio nazionale degli imballaggi, perché eseguito in violazione del riparto di competenze stabilito dall’art. 234, comma 1, d.lgs. 152/2006 [impresa produttrice di film in polietilene, iscritta al consorzio per i beni in polietilene e contribuente di questo, alla quale il consorzio nazionale degli imballaggi chiede il pagamento del contributo ambientale; domanda dell’impresa di ripetizione dei contributi versati al consorzio per il polietilene].

Ai fini dell’assoggettamento al contributo ambientale, la qualificazione di un bene come imballaggio ai sensi dell’art. 218 d.lgs. 152/2006 si compie con una valutazione ex ante e in astratto, fondata sulla funzione di contenimento, protezione e presentazione delle merci che il bene è destinato ad assolvere al momento della produzione, perché il contributo è dovuto all’atto della prima cessione e tale procedura è incompatibile con una qualificazione ex post basata sull’impiego concreto fattone dall’utilizzatore, sicché la possibilità di molteplici utilizzi del bene non ne esclude la riconducibilità alla categoria degli imballaggi.

Le pellicole e i film di plastica destinati ad avvolgere e proteggere le merci costituiscono imballaggi ai sensi dell’art. 218 d.lgs. 152/2006, in quanto elementi accessori e non essenziali del prodotto aventi la funzione esclusiva di contenimento, protezione e preservazione della merce fino alla sua consegna all’utilizzatore o al consumatore, come conferma la loro menzione tra gli esempi illustrativi di articoli da imballaggio contenuti nell’Allegato E alla Parte IV del medesimo decreto.

Il credito per il contributo ambientale sugli imballaggi è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale dell’art. 2948, n. 4, c.c., perché ciascun pagamento costituisce adempimento di un’obbligazione autonoma, che sorge dalla singola dichiarazione periodica soltanto se e nella misura in cui nel periodo di riferimento siano stati immessi al consumo imballaggi, e la periodicità attiene alla presentazione delle dichiarazioni e non a prestazioni ripetute in forza di un titolo unico, come accade per i contributi consortili di bonifica o per le spese condominiali.

L’omissione, da parte del produttore di imballaggi, delle dichiarazioni periodiche dei quantitativi immessi sul mercato, che costituiscono il presupposto di fatto dell’obbligo contributivo, rende impossibile al consorzio conoscere l’esistenza del proprio credito, sicché ai sensi dell’art. 2935 c.c. la prescrizione del diritto al contributo ambientale non inizia a decorrere finché il consorzio non abbia acquisito conoscenza dell’obbligo all’esito della propria attività ispettiva, restando così esclusa l’operatività di qualsiasi termine breve, anche ai sensi dell’art. 2949 c.c.

Il versamento del contributo ambientale a un consorzio non competente per la tipologia di bene non estingue l’obbligazione contributiva verso il consorzio competente e obbliga il consorzio che lo ha ricevuto a restituirlo, rilevando la sua buona fede soltanto ai fini della decorrenza degli interessi.

Il contributo ambientale è dovuto da tutti i produttori di imballaggi indipendentemente dall’utilizzazione degli stessi come imballaggi primari, secondari o terziari, con la sola eccezione degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione, perché i rifiuti di imballaggio, senza distinzione di funzione, possono confluire nella raccolta differenziata pubblica o privata, della quale il sistema consortile si fa carico.

La prima cessione rilevante ai fini del prelievo del contributo ambientale sugli imballaggi è quella effettuata da un produttore a un utilizzatore o a un autoproduttore, che non coincide necessariamente con la prima cessione in senso cronologico.

Il consulente tecnico d’ufficio può acquisire, su incarico del giudice e nel rispetto del contraddittorio, i documenti necessari a rispondere ai quesiti relativi a fatti principali per i quali era stato tempestivamente chiesto l’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., senza incorrere nella nullità relativa di cui all’art. 157 c.p.c., e può acquisire anche i bilanci della società destinataria dell’ordine rimasto inadempiuto, senza il consenso di questa, quando l’acquisizione sia volta a supplire alla documentazione che soltanto tale società poteva produrre.

La mancata esibizione, da parte del produttore di imballaggi, della documentazione contabile oggetto dell’ordine emesso ai sensi dell’art. 210 c.p.c. legittima il consulente tecnico d’ufficio a determinare il contributo ambientale dovuto con un metodo di calcolo statistico-induttivo.

Il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio emesso dopo la sentenza che ha definito il giudizio e regolato le spese è reso in carenza di potere ed è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., e non con l’opposizione prevista dall’art. 170 d.P.R. 115/2002, restando salvo il diritto del consulente di ottenere il compenso con decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 633, n. 3, c.p.c. nei confronti delle parti, obbligate in solido.

Non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice che, compensando integralmente le spese processuali, non statuisca espressamente su chi debbano gravare in via definitiva le spese della consulenza tecnica d’ufficio, perché la pronuncia sulle spese di lite comprende implicitamente quella sulle spese di consulenza, quale spesa del e per il processo.

L’acquisizione, da parte del consulente tecnico d’ufficio, di documenti diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere delle parti provare, è sanzionata da nullità relativa ai sensi dell’art. 157 c.p.c., rilevabile su iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso.

Il creditore che agisce per l’adempimento deve provare soltanto la fonte negoziale o legale del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l’inadempimento, mentre grava sul debitore la prova del fatto estintivo costituito dall’adempimento, criterio che si coordina con il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.

Data Sentenza: 31/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary
Relatore: Mario Montanaro
Registro: RG 719 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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