Le questioni proposte con motivi di appello che il giudice del gravame non ha esaminato perché ritenute assorbite non possono essere riesaminate nel giudizio di rinvio se la parte che ha impugnato la sentenza per cassazione non le ha riproposte nel giudizio di legittimità, anche con formule non sacramentali, per l’ipotesi di accoglimento del proprio ricorso, salvo che si tratti di questioni strettamente dipendenti e conseguenziali rispetto al motivo accolto, perché in difetto di riproposizione sulla relativa statuizione del giudice di primo grado si forma il giudicato [contraffazione di un brevetto per invenzione relativo a un terminale telefonico; contraffattore che, ottenuta in sede di legittimità la riduzione del lucro cessante liquidato al licenziatario, chiedeva al giudice del rinvio di ridurre gli utili da restituire stimati in primo grado, deducendo la marginalità della caratteristica brevettata nel prodotto complesso e invocando il criterio della royalty ragionevole].
Le censure di appello sulla quantificazione degli utili del contraffattore che la sentenza d’appello poi cassata ha implicitamente respinto, confermando l’importo liquidato in primo grado e ponendolo a raffronto con il lucro cessante, non possono essere riesaminate nel giudizio di rinvio, perché il danneggiato aveva interesse a sottoporle alla Corte di cassazione anche sotto il profilo dell’omessa pronuncia e, in mancanza, su quella quantificazione si forma il giudicato.
Il danno da perdita di valore del brevetto, commisurato alla ridotta capacità della privativa di produrre redditi negli anni successivi al periodo delle vendite contraffattorie e contenuto in ragione della rapida obsolescenza della tecnologia, è risarcibile al titolare in aggiunta agli utili del contraffattore restituiti al licenziatario ai sensi dell’art. 125 c.p.i., perché tra le due voci non vi è coincidenza temporale e non si realizza quindi una duplicazione del risarcimento.
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da contraffazione di brevetto la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi decorrono dalla data della domanda cautelare, che va intesa come domanda strumentale alla pretesa risarcitoria poi azionata nel giudizio di merito.
Il credito risarcitorio costituisce debito di valore, sul quale sono dovuti la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo e gli interessi legali in funzione compensativa, calcolati sulla somma rivalutata mese per mese.
Il giudice del rinvio cui è rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità regola le spese dell’intero processo in base al suo esito globale, e non al risultato delle singole fasi, e può quindi disporne la compensazione parziale.