Ricerca Sentenze
Tribunale di Milano, 3 Febbraio 2026, n. 909/2026

Giudicato implicito sulla validità della fideiussione e preclusione dell’azione di nullità antitrust del garante

Tribunale di Milano, 3 Febbraio 2026, n. 909/2026
Giudicato implicito sulla validità della fideiussione e preclusione dell’azione di nullità antitrust del garante

La sentenza passata in giudicato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, condanna i fideiussori al pagamento del credito garantito presuppone sul piano logico-giuridico la validità del rapporto di garanzia e forma su di essa un giudicato implicito, anche in mancanza di una statuizione espressa, che preclude ai fideiussori di far valere in un successivo giudizio, in via di azione o di eccezione, la nullità o l’inefficacia della fideiussione per motivi diversi da quelli dedotti, compresa la nullità per violazione dell’art. 2 l. 287/1990 derivante dalla conformità allo schema ABI, e rende inammissibili le domande risarcitorie che presuppongono l’accertamento dell’invalidità della garanzia [fideiussione omnibus a garanzia del debito di conto corrente di una società a responsabilità limitata, la cui nullità per violazione della normativa antitrust era stata fatta valere dai fideiussori nei confronti del cessionario del credito solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza d’appello che aveva confermato la loro condanna al pagamento].

Il fideiussore che deduce la nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI senza eccepire la decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c. non ha interesse alla declaratoria di nullità delle sole clausole riproduttive dello schema, perché la concreta incidenza di tale nullità sul debito garantito rileva anzitutto come interesse ad agire e l’eccezione di estinzione della fideiussione per decorso del termine semestrale, applicabile per effetto della caducazione della clausola di deroga, è un’eccezione in senso stretto da sollevare tempestivamente nel giudizio di primo grado, sicché in sua mancanza l’accoglimento della domanda non potrebbe condurre all’accertamento che nulla è dovuto al creditore.

Ai fini dell’estensione all’intero contratto, ai sensi dell’art. 1419 c.c., della nullità delle clausole della fideiussione riproduttive dello schema ABI non sono decisive la natura di società neocostituita del debitore principale e la sua scarsa patrimonializzazione, perché esse non dimostrano che quelle clausole costituissero un elemento fondamentale dell’assetto negoziale, tanto più quando il creditore non si sia in concreto avvalso della deroga all’art. 1957 c.c., il contratto depurato delle clausole nulle risulti più favorevole al garante e il creditore conservi interesse al mantenimento della garanzia.

Quando il passaggio in giudicato della sentenza resa sul credito garantito è stato allegato fin dalla comparsa di risposta e i garanti, senza contestarlo specificamente, si sono difesi sostenendo soltanto che il giudicato non copre la questione di nullità, la contestazione della mancata prova della formazione del giudicato sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale è inammissibile perché tardiva e in contraddizione con le difese svolte in precedenza.

Nella causa che verte in via principale sull’accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust le spese di lite sono liquidate secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminato, e i fideiussori soccombenti possono essere condannati in solido ai sensi dell’art. 97 c.p.c. in ragione del loro interesse comune nella causa.

La nullità dei contratti di fideiussione stipulati a valle dell’intesa anticoncorrenziale accertata dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2005 è limitata alle clausole che riproducono lo schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che dal contratto risulti, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti, perché l’estensione della nullità parziale all’intero negozio costituisce ipotesi eccezionale rispetto al principio di conservazione del contratto e chi la invoca ha l’onere di provare che il contratto non sarebbe stato concluso senza la parte colpita da nullità.

Il decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione o per rigetto dell’opposizione con sentenza passata in giudicato spiega effetti sostanziali e processuali equivalenti al giudicato non solo sulla pretesa creditoria azionata in via monitoria, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, anche solo implicitamente, il presupposto logico-giuridico, coprendo il dedotto e il deducibile, e in materia di nullità negoziali il giudicato implicito sulla validità del contratto si forma ogni volta che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione delle sole decisioni prive di statuizioni che implicano l’affermazione della validità del contratto.

Data Sentenza: 03/02/2026
Carica: Presidente
Giudice: Idamaria Chieffo
Relatore: Stefano Aldo Tiberti
Registro: RG 20869 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

Mostra tutto
logo