Non integra una transazione ai sensi dell’art. 1965 c.c. l’accordo, munito di clausola espressa di non novazione, con il quale la banca e il correntista danno atto dell’esposizione debitoria e convengono un nuovo termine per il rientro graduale, perché, in mancanza di qualsiasi riferimento a una lite anche solo potenziale, esso si risolve in una ricognizione di debito cui accede un accordo parzialmente modificativo del rapporto fondamentale, e la rinuncia della banca a esigere immediatamente l’intero credito non costituisce una concessione transattiva, trattandosi di una mera modifica del termine di adempimento posta anche nell’interesse del creditore a scongiurare l’insolvenza irreversibile del debitore e a conservare i rapporti in essere [due atti di «rinegoziazione precedente atto di rimodulazione e rientro affidamento» sottoscritti da una società correntista con la banca e opposti da quest’ultima, come transazione, alla domanda di rideterminazione del saldo dei conti correnti affidati].
La dichiarazione con cui il correntista, nell’accordo di rientro, rinuncia a ogni eccezione o contestazione, anche giudiziale, relativa ai contratti di affidamento e di conto corrente non gli preclude di far valere la nullità dei contratti o delle clausole per difetto di forma scritta, perché l’accordo ha effetti meramente conservativi del rapporto preesistente, e non esonera la banca dall’onere di provare documentalmente il proprio credito e le condizioni contrattuali su cui esso si fonda.
L’applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall’art. 117, comma 7, t.u.b. presuppone una lacuna contrattuale o l’indeterminatezza delle clausole che disciplinano le condizioni economiche, sicché è esclusa quando tali condizioni sono chiaramente individuate da un contratto di apertura di credito sottoscritto per accettazione dal cliente e posto in esplicito collegamento con i contratti di conto corrente sui quali l’affidamento è utilizzabile.
Non sussiste mancanza o indeterminatezza delle condizioni economiche del conto corrente quando esse sono contenute in documentazione sottoscritta dal cliente, come il documento che disciplina in un’unica soluzione e con tariffazione forfettaria le condizioni di diversi servizi bancari offerti alla clientela business, e l’esistenza del contratto di conto corrente non è contestata dal correntista, che anzi lo produce in allegato alla propria perizia di parte.
Nella ricostruzione del saldo di un conto corrente per il quale manchino gli estratti conto di un periodo intermedio è logica e condivisibile, specie in difetto di specifiche contestazioni nel contraddittorio tecnico, la metodologia del consulente tecnico che inserisce operazioni di raccordo pari alla differenza algebrica tra i saldi estremi dei periodi documentati, perché, pur senza consentire il ricalcolo di interessi e commissioni per il periodo scoperto, essa preserva la continuità contabile del rapporto.
La mancanza di data certa dei contratti bancari è irrilevante quando la relativa doglianza si fonda su un profilo meramente formale e non vi sono contestazioni specifiche sulla delimitazione temporale dei rapporti, desumibile dagli estratti conto prodotti.
È lecita la segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia della società correntista e del suo fideiussore quando risulta accertato un debito verso la banca al momento della chiusura del conto corrente e del passaggio a sofferenza del rapporto.
L’eccezione di prescrizione dei crediti restitutori del correntista è irrilevante quando, all’esito del ricalcolo, il saldo del conto corrente risulta comunque a credito della banca, perché non residua alcun credito del correntista da ripetere.
Le contestazioni del correntista relative alle commissioni di massimo scoperto, all’usura cosiddetta soggettiva e all’illegittimo esercizio dello ius variandi vanno disattese quando sono formulate in termini così generici da non consentire al giudice l’apprezzamento della domanda, tanto più se il correntista non contesta di aver ricevuto gli estratti conto periodici.
Ai fini della verifica dell’usura originaria di un rapporto di conto corrente affidato, il tasso effettivo globale praticato alla data di stipulazione, calcolato secondo la formula indicata dalla Banca d’Italia, che considera sia gli interessi debitori rapportati ai numeri debitori sia gli oneri accessori rapportati al fido accordato, va confrontato con il tasso soglia vigente nel trimestre per la corrispondente categoria di operazioni.
Il contratto bancario prodotto in giudizio e sottoscritto dal solo cliente è valido ed efficace quando il consenso della banca può desumersi da comportamenti concludenti, quali l’apertura del conto e l’invio degli estratti conto, e l’esecuzione del rapporto non è contestata.