Quando il contratto di appalto pubblico di servizi di accoglienza attribuisce alla sola stazione appaltante la facoltà di chiedere la sospensione dell’esecuzione in caso di prolungata riduzione delle presenze, l’appaltatore che comunica la sospensione del servizio esercita un potere non previsto dal contratto, sicché la stazione appaltante non è tenuta a riscontrare la comunicazione, l’appaltatore non può fare affidamento sul suo silenzio per dismettere la struttura e il successivo rifiuto di accogliere gli ospiti assegnati integra l’inadempimento, consistente nella sospensione del servizio senza giustificato motivo, che legittima l’attivazione della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. [convenzione tra una prefettura e una s.r.l. per l’accoglienza di richiedenti protezione internazionale in un centro di 50 posti; sospensione comunicata dall’appaltatore per calo delle presenze e ritardi nei pagamenti, con distacco delle utenze e risoluzione della locazione della struttura; risoluzione dichiarata a pochi giorni dalla scadenza e incameramento della cauzione definitiva ritenuti legittimi].
Appartiene alla sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. f), d.lgs. 168/2003, la controversia relativa a un contratto pubblico di appalto di servizi di rilevanza comunitaria di cui sia parte una società a responsabilità limitata, senza che rilevino le dimensioni dell’impresa, perché la norma non prevede alcuna soglia dimensionale, e la rilevanza comunitaria di un appalto di servizi sociali si verifica confrontando con la soglia dell’art. 35, comma 1, lett. d), d.lgs. 50/2016 il valore complessivo dell’accordo quadro sulla cui base è stata stipulata la convenzione.
La facoltà, prevista dall’accordo quadro per servizi di accoglienza, di proporre in casi eccezionali la sostituzione delle strutture aggiudicate non consente all’aggiudicatario di offrire strutture già individuate in sede di gara da un altro aggiudicatario, perché l’obbligazione contrattualmente assunta non può essere adempiuta da un terzo per conto dell’appaltatore e una diversa interpretazione renderebbe inutile la disciplina convenzionale del subappalto.
Ai fini dell’operatività della clausola risolutiva espressa, l’appaltatore che propone in sostituzione strutture rivelatesi inidonee non può invocare l’assenza di colpa adducendo di non conoscerne l’inadeguatezza, perché è tenuto a verificarne l’idoneità prima di proporle alla stazione appaltante.
Non esclude l’inadempimento dell’appaltatore che ha reso indisponibile la struttura oggetto della convenzione la circostanza che gli ospiti siano stati accolti in altra struttura da lui gestita, convenzionata con una diversa prefettura, a seguito di riassegnazione disposta dalla prefettura del capoluogo di regione proprio a causa di quella indisponibilità.
L’appaltatore non può opporre ai sensi dell’art. 1460 c.c. il ritardo nel pagamento dei corrispettivi per paralizzare la clausola risolutiva espressa quando la comunicazione di sospensione del servizio non indicava il mancato pagamento come giustificazione, non vi sono state precedenti diffide e il ritardo non è imputabile alla stazione appaltante perché l’appaltatore non ha trasmesso la rendicontazione periodica prevista dal contratto, che consentiva di sospendere il pagamento in caso di documentazione incompleta, senza che rilevi l’aggravio degli adempimenti documentali derivante da una normativa già in vigore al momento della stipulazione.
La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che il giudice possa valutare la gravità dell’inadempimento nei casi già previsti dalle parti.
La clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto al verificarsi dell’inadempimento previsto, perché occorre accertarne l’imputabilità al debitore almeno a titolo di colpa ai sensi dell’art. 1218 c.c. e valutarne la condotta alla stregua dei principi di buona fede e correttezza, sicché l’inadempimento è escluso se il debitore, pur realizzando il fatto materiale previsto dalla clausola, ha tenuto una condotta conforme a buona fede.