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Corte d'appello di Catania, 4 Agosto 2025, n. 1133/2025

Società di fatto, conferimento immobiliare privo di forma scritta e difetto di affectio societatis

Corte d'appello di Catania, 4 Agosto 2025, n. 1133/2025
Società di fatto, conferimento immobiliare privo di forma scritta e difetto di affectio societatis

Lo scopo di una società, anche di fatto, consiste nello svolgimento in comune di un’attività economica e non può ridursi, una volta venduta la merce apportata da un socio, alla divisione degli utili e alla liquidazione dei beni mobili e immobili con ripartizione in parti uguali del ricavato, sicché in tal caso difetta un comune intento sociale conforme all’interesse dei soci idoneo a integrare l’affectio societatis [domanda di scioglimento e liquidazione di un’asserita società di fatto tra la titolare di un’azienda di vendita di arredamenti e i coniugi aggiudicatari all’asta delle botteghe in cui l’azienda era esercitata].

In una società di fatto il conferimento in proprietà di un bene immobile, o del suo godimento per un periodo superiore a nove anni o a tempo indeterminato, richiede la forma scritta ai sensi dell’art. 2251 c.c., sicché in mancanza di atto scritto l’immobile non può ritenersi conferito nel fondo comune e la prova per testimoni o per interrogatorio formale diretta a dimostrarne il conferimento è inammissibile.

La fattura, per la sua formazione unilaterale, non costituisce piena prova del trasferimento dei beni in essa indicati quando il rapporto sia contestato, tanto più se è sottoscritta soltanto dall’emittente e non dal soggetto al quale i beni sarebbero stati trasferiti, e non è quindi idonea a dimostrare il conferimento di beni mobili in una società di fatto.

Quando sono domandati l’accertamento della cessazione di una società di fatto e la liquidazione dei beni sociali, l’accertamento dell’esistenza della società costituisce presupposto imprescindibile della decisione, sicché, riproposta in appello la contestazione circa l’inesistenza del vincolo sociale, il rigetto della domanda pronunciato in primo grado per prescrizione può essere confermato sulla base del difetto di prova della società.

L’accordo con cui il debitore sottoposto a esecuzione forzata e un terzo convengono l’acquisto all’asta del bene pignorato da parte di quest’ultimo e la sua successiva rivendita è illecito, perché il debitore esecutato non può partecipare all’acquisto del bene posto in vendita.

Ai fini della configurabilità di una società, anche di fatto, occorre un accordo che presuppone un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni o servizi da parte dei soci in un fondo comune destinato allo svolgimento dell’attività economica, e un elemento soggettivo, rappresentato dall’affectio societatis, ossia dalla comune volontà dei contraenti di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell’esercizio collettivo di un’attività imprenditoriale, con l’assunzione congiunta del rischio d’impresa.

La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, essendo tenuta soltanto a riproporle espressamente, così da manifestare la volontà di chiederne il riesame ed evitare la presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 c.p.c.

Data Sentenza: 04/08/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Dora Bonifacio
Registro: RG 739 / 2021
Allegato:
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Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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