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Corte d'appello di Roma, 2 Dicembre 2025, n. 7196/2025

Convocazione del socio, copie contestate degli avvisi di ricevimento e invalidità della ricostituzione del capitale

Corte d'appello di Roma, 2 Dicembre 2025, n. 7196/2025
Convocazione del socio, copie contestate degli avvisi di ricevimento e invalidità della ricostituzione del capitale

La società che deduce di aver ritualmente convocato il socio all’assemblea mediante lettera raccomandata non ne fornisce la prova producendo copie delle ricevute di spedizione e degli avvisi di ricevimento quando il socio ne contesta tempestivamente e specificamente la conformità agli originali e questi non vengono prodotti, sicché, in difetto di altra prova della convocazione, le deliberazioni assunte sono invalide ai sensi dell’art. 2479-ter, comma 3, c.c. per difetto assoluto di informazione [deliberazione di s.r.l. di azzeramento del capitale per perdite e di ricostituzione integrale da parte del socio di maggioranza, risolutivamente condizionata, per la quota del socio di minoranza non convocato, all’esercizio del diritto di opzione entro trenta giorni].

È infondato il motivo d’appello che, per sostenere la regolarità della convocazione assembleare, invoca le condizioni generali del servizio postale e il valore della dicitura destinatario irreperibile apposta sull’avviso di ricevimento, perché esso non censura l’affermazione, logicamente preliminare, dell’inutilizzabilità delle copie degli avvisi di ricevimento prodotte, la cui conformità agli originali è stata tempestivamente e specificamente contestata senza che gli originali venissero prodotti.

Non viola l’art. 112 c.p.c. la sentenza che accoglie l’impugnazione della deliberazione di ricostituzione del capitale anche in ragione della mancata comunicazione al socio della deliberazione, necessaria per l’esercizio del diritto di sottoscrizione della quota di pertinenza, quando la mancata conoscenza della deliberazione e della facoltà di esercitare il diritto di opzione è stata allegata sin dall’atto introduttivo, nella parte espositiva dei fatti posti a fondamento della domanda di nullità.

L’attestazione, da parte del giudice dell’impugnazione, della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 può essere condizionata all’effettiva debenza del contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta all’amministrazione giudiziaria tenendo conto delle cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.

Data Sentenza: 02/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Benedetta Orsetta Thellung de Courtelary
Relatore: Marina Tucci
Registro: RG 4225 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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