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Corte d'appello di Roma, 24 Novembre 2025, n. 6984/2025

Incarichi solo formali di amministratore e sindaco, omissione preordinata di controllo e responsabilità solidale

Corte d'appello di Roma, 24 Novembre 2025, n. 6984/2025
Incarichi solo formali di amministratore e sindaco, omissione preordinata di controllo e responsabilità solidale

L’amministratore o il sindaco che deduce a propria difesa la natura solo formale dell’incarico e la piena fiducia riposta nel dominus della società ammette sostanzialmente l’omissione di ogni forma di controllo, e la sistematicità e la preordinazione di tale condotta omissiva, a fronte di anomalie gestorie sistematiche, evidenti e gravi, le attribuiscono la rilevanza di un decisivo e volontario contributo causale alla mala gestio sociale e ai suoi effetti dannosi [cooperativa finanziaria in liquidazione coatta amministrativa; componente cooptato nel consiglio di amministrazione per circa un anno e mezzo e poi sindaco per otto mesi; finanziamenti erogati senza istruttoria documentata e crediti iscritti in bilancio senza verifica di esistenza ed esigibilità; condanna solidale con altri due esponenti per euro 25.822.844,00 confermata].

L’assunzione delle funzioni di amministratore o di sindaco determina l’instaurazione di un nuovo nesso di causalità tra le pregresse irregolarità della gestione, o la protrazione delle loro conseguenze negative, e l’inadempimento ai doveri specifici o di generale diligenza che ne derivano, sicché l’amministratore o il sindaco subentrato risponde per le proprie colpevoli omissioni di vigilanza e di tempestivo intervento, e non per le mancanze dei predecessori, e la breve durata dell’incarico non vale di per sé a escluderne o a limitarne la responsabilità.

Quando l’omissione di vigilanza è totale e costante nel tempo e le condotte degli amministratori e dei sindaci si inseriscono in un sistema preordinato al quale tutti hanno contribuito, la sistematica e supina accettazione delle iniziative del dominus e la relazione causale tra le condotte di ciascuno e i pregiudizi arrecati alla società, di cui hanno provocato l’insolvenza, e ai suoi creditori giustificano l’imputazione solidale a tutti dell’intero danno, senza necessità di individuare singoli atti direttamente collegati al danno e senza differenziare il risarcimento in ragione della diversa durata degli incarichi.

Costituisce negligenza dell’amministratore e del sindaco subentrati l’omessa verifica documentale dell’effettiva esistenza ed esigibilità dei crediti iscritti in bilancio, unita alla falsa e fuorviante indicazione che la loro iscrizione è compiuta al presumibile valore di realizzo, e tale negligenza è aggravata dalla conoscenza o dall’agevole conoscibilità della reale consistenza dei crediti, desumibile da relazioni presentate alla società nel corso del mandato.

Nell’azione di responsabilità promossa dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa anche nell’interesse della società, oltre che dei creditori sociali, grava sugli amministratori e sui sindaci l’onere di provare l’osservanza dei doveri previsti dagli artt. 2392 e 2407 c.c., e la mancata contestazione dei fatti di mala gestio dedotti, unita al mancato assolvimento di tale onere, consente di affermarne la corresponsabilità.

L’eccezione con cui l’amministratore e sindaco oppone in compensazione al credito risarcitorio della società il proprio credito per compensi è tardiva se sollevata soltanto in comparsa conclusionale e va comunque disattesa se resta generica e non è quantificata neppure in appello.

Nel giudizio di responsabilità promosso contro più amministratori e sindaci condannati in solido ricorre un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, e il giudizio di appello proposto da uno dei condannati può svolgersi senza che siano evocati in giudizio gli eredi del coobbligato deceduto.

Con riferimento al testo previgente dell’art. 2407 c.c., la responsabilità dei sindaci è responsabilità per fatto proprio e richiede l’accertamento dell’imputabilità ai sindaci, di regola per condotta omissiva, del danno di cui si chiede il risarcimento, sicché, fuori dai casi di danno cagionato in via esclusiva dai sindaci, occorre che gli amministratori abbiano tenuto un comportamento illecito, che questo abbia generato un danno, che i sindaci non abbiano vigilato con adeguata professionalità e diligenza e che sussista un nesso causale tra la loro condotta e il danno, da verificare con ragionamento controfattuale ipotetico sull’idoneità della loro attivazione a evitare ragionevolmente il danno.

Ai fini della condanna in solido dei sindaci con gli amministratori ai sensi dell’art. 2407, secondo comma, c.c. non occorre l’individuazione di specifici comportamenti, essendo sufficiente che i sindaci non abbiano in alcun modo reagito ponendo in essere ogni atto necessario all’assolvimento dell’incarico con diligenza, correttezza e buona fede, anche segnalando all’assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al pubblico ministero.

L’atto di appello soddisfa il requisito di specificità previsto dall’art. 342 c.p.c. quando individua con chiarezza le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorrano forme sacramentali, la redazione di un progetto alternativo di decisione o la trascrizione della sentenza impugnata.

Data Sentenza: 24/11/2025
Carica: Presidente
Giudice: Cecilia De Santis
Relatore: Biagio Roberto Cimini
Registro: RG 1629 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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