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Corte d'appello di Roma, 19 Novembre 2025, n. 6853/2025

Accordo di ricerca congiunta e insussistenza dell’obbligo di sfruttamento commerciale dei risultati

Corte d'appello di Roma, 19 Novembre 2025, n. 6853/2025
Accordo di ricerca congiunta e insussistenza dell’obbligo di sfruttamento commerciale dei risultati

L’accordo di ricerca congiunta che prevede che, all’esito della fase di ricerca e sperimentazione, un comitato misto delle parti proponga le modalità di sfruttamento congiunto dei risultati, anche mediante un apposito addendum, e che subordina lo sfruttamento commerciale dei risultati o del software a un accordo scritto sulle royalties obbliga i contraenti soltanto a concordare le modalità di un eventuale sviluppo commerciale dell’esito della ricerca e non a sfruttarlo commercialmente in modo congiunto, perché il vantaggio economico atteso dallo sfruttamento congiunto costituisce una motivazione dell’accordo e non consente di integrare il contratto con obbligazioni di sfruttamento non definite nel loro contenuto [accordo operativo tra un ente pubblico di ricerca spaziale e una società di ricerca per l’ottimizzazione dell’elaborazione di modelli digitali di elevazione da dati satellitari, con domanda di risoluzione e risarcimento per mancato sfruttamento commerciale dei risultati].

È esclusa una condotta contraria a buona fede, nella conclusione o nell’esecuzione dell’accordo di ricerca congiunta, del contraente che non dà corso alla fase di sfruttamento commerciale dei risultati quando la riunione del comitato misto deputata a valutarne la fattibilità e le modalità è stata abbandonata dall’altro contraente a causa di divergenze sulla spettanza dei pagamenti residui.

La minuta di verbale del comitato misto previsto dal contratto, che richiama una tabella non allegata e rinvia all’interpello dell’ufficio contratti, non integra una modifica consensuale del contenuto dell’accordo quando non è stata formalmente trasfusa in una modifica ufficiale di esso, e non fonda quindi il diritto al rimborso di costi ulteriori rispetto a quelli contrattualmente previsti.

Nell’accordo di ricerca che distingue una quota di compenso a prezzo fermo e fisso per il costo del lavoro da una quota massima a titolo di rimborso costi, quest’ultima è dovuta soltanto previa presentazione dei giustificativi delle spese sostenute e non copre attività di consulenza.

Data Sentenza: 19/11/2025
Carica: Presidente
Giudice: Camillo Romandini
Relatore: Lilia Papoff
Registro: RG 6169 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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