Che l’ex amministratore unico abbia continuato a gestire di fatto la società dopo la nomina di un nuovo amministratore di diritto può essere provato in via presuntiva, sulla base della valutazione complessiva di una pluralità di fatti. Rilevano la conduzione personale delle trattative con il principale fornitore per indurlo a rifornire una società a lui riconducibile in cambio dell’estinzione dei debiti della società amministrata e il trasferimento a tale società, senza corrispettivo, di contratti, beni e dipendenti. Rileva inoltre che l’amministratore di diritto, nominato ultrasettantacinquenne, abbia dichiarato di non aver redatto né approvato il bilancio approvato invece dall’assemblea da lui presieduta, e non abbia provato il pagamento del prezzo per l’acquisto, tramite una società da lui interamente partecipata, delle quote già appartenenti all’ex amministratore. Questi elementi ne rivelano la qualità di mero prestanome [azione di responsabilità del curatore del fallimento di una s.r.l. di distribuzione di bevande, la cui azienda e una cospicua parte del patrimonio erano state distratte in favore di due società riconducibili all’ex amministratore unico].
L’amministratore, anche di fatto, che non dà conto della sorte dei beni costituenti l’attivo patrimoniale secondo l’ultimo bilancio approvato risponde nei confronti della società e dei creditori sociali di un danno corrispondente all’intero valore di tale attivo. Non è quindi eccessiva la condanna al pagamento di una somma inferiore, contenuta in conformità della domanda del curatore nello sbilancio tra attivo e passivo fallimentari, detratto quanto ricavato dalla transazione dell’azione revocatoria degli atti distrattivi.
La cessione senza corrispettivo dei contratti di leasing della società a una società riconducibile al suo amministratore costituisce atto distrattivo del patrimonio sociale quando la cedente ha già versato ingenti maxicanoni iniziali e non viene liberata dalle residue obbligazioni verso il concedente. L’onerosità della cessione non può essere desunta da pagamenti eseguiti in favore di una società terza, socia della cedente, anziché della società cedente.
L’art. 342 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, va interpretato in modo non esasperatamente formalistico. È quindi ammissibile l’appello che, al di là dell’intitolazione dei motivi, consente di individuare le questioni decise dal primo giudice oggetto di critica, le argomentazioni svolte a sostegno e le modifiche richieste alla decisione. La sua inidoneità a persuadere dell’erroneità della sentenza ne comporta il rigetto e non la declaratoria di inammissibilità.
Nella liquidazione delle spese del giudizio di appello non spetta il compenso per la fase di trattazione e istruttoria quando nessuna attività istruttoria è stata chiesta o espletata e nelle udienze le parti si sono limitate a riportarsi ai propri scritti difensivi.