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Corte d'appello di Napoli, 21 Luglio 2025, n. 3874/2025

Mala gestio dell’amministratore di s.r.l. fallita e revocatoria dei trasferimenti immobiliari attuativi della separazione consensuale

Corte d'appello di Napoli, 21 Luglio 2025, n. 3874/2025
Mala gestio dell’amministratore di s.r.l. fallita e revocatoria dei trasferimenti immobiliari attuativi della separazione consensuale

Nell’azione revocatoria del trasferimento immobiliare eseguito da un coniuge in attuazione degli accordi di separazione consensuale omologati, il consilium fraudis del debitore disponente e la partecipatio fraudis dei terzi beneficiari vanno accertati con riferimento al momento in cui l’accordo è eseguito mediante l’atto traslativo, e non a quello dell’omologazione, perché oggetto della revocatoria è il trasferimento e a quella data il disponente può avere già certezza dello stato di dissesto della società da lui amministrata, fonte della sua esposizione debitoria [trasferimento alla moglie dell’usufrutto e ai tre figli della nuda proprietà dell’intero patrimonio immobiliare dell’ex amministratore unico di s.r.l. poi fallita, eseguito con atto notarile circa un anno dopo l’omologazione e dopo la delibera di scioglimento della società, revocato su domanda della curatela creditrice del risarcimento ex art. 146 l. fall.].

Le attribuzioni patrimoniali contenute negli accordi di separazione consensuale possono assumere, ai fini dell’art. 2901 c.c., natura onerosa o gratuita secondo che ricorra o meno in concreto una sistemazione solutorio-compensativa dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, la cui prova grava sul coniuge disponente, e il trasferimento della nuda proprietà di immobili ai figli maggiorenni, economicamente autosufficienti e non bisognevoli di mantenimento, si qualifica come atto a titolo gratuito.

La partecipatio fraudis dei familiari beneficiari dell’atto dispositivo, consistente nella conoscenza anche generica del pregiudizio arrecato ai creditori, può desumersi in via presuntiva dagli intrecci familiari e societari che li legano al debitore, quali la qualità di dipendenti, amministratori o soci di società collegate a quella da lui amministrata, unitamente alla consistenza dei beni trasferiti, e, quanto al coniuge, dalla convivenza con i figli all’epoca dello scioglimento della società.

In presenza di una causa di scioglimento per perdita del capitale sociale, anche accertata a posteriori in ragione della mancata svalutazione di crediti inesigibili iscritti in bilancio, il ritardo con cui l’amministratore pone la società in liquidazione proseguendo nel frattempo la gestione è di per sé fonte di responsabilità, e la curatela che agisce ai sensi dell’art. 146 l. fall. non è tenuta a individuare specificamente gli atti non conservativi compiuti, perché grava sull’amministratore la prova che la gestione successiva al verificarsi della causa di scioglimento abbia avuto finalità conservativa o liquidatoria, tanto più quando il mancato deposito delle scritture contabili rende tecnicamente impossibile distinguere le operazioni gestorie da quelle conservative.

Il mancato rinvenimento, alla data del fallimento, di rimanenze di magazzino di cui sia accertata l’esistenza in epoca anteriore fonda la responsabilità dell’amministratore per il loro valore quando, in assenza di fatture o di altra documentazione contabile idonea, egli non alleghi neppure una giustificazione alternativa della loro destinazione, e tale accertamento non costituisce sindacato sul merito delle scelte gestorie.

Risponde del danno derivante dall’impossibilità di recuperare i crediti sociali l’amministratore che, cessato dalla carica senza che risulti un verbale di consegna della documentazione contabile al liquidatore, non provi di aver consegnato la documentazione in suo possesso, a nulla rilevando la consegna di anagrafiche incomplete e non corrette, senza che possa imputarsi al curatore il mancato recupero dei crediti rimasti privi di documentazione, e la contestazione dell’impossibilità di recupero ricomprende la pregressa condotta commissiva od omissiva dell’organo gestorio senza necessità di un autonomo addebito di inerzia nella riscossione.

Costituisce danno risarcibile per la società, del quale risponde l’amministratore, l’attività prestata gratuitamente da un suo dipendente in favore di altra società operante nei medesimi locali, di cui il dipendente è socio, mediante la vendita alla clientela della prima di prodotti procurati altrove, a nulla rilevando che tra le due società non vi sia identità o confusione.

Quando l’atto dispositivo ha a oggetto l’intero patrimonio immobiliare del debitore, grava su quest’ultimo la prova che i beni residui, comprese le partecipazioni sociali, siano sufficienti a soddisfare le ragioni del creditore.

Oggetto della revocatoria è il trasferimento immobiliare eseguito da un coniuge in favore dell’altro in attuazione degli accordi di separazione consensuale omologati, al quale non osta l’omologazione, perché essa resta estranea alla tutela dei terzi creditori e lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, e il giudice può esaminare il contenuto dell’accordo, anche se non impugnato, al fine di valutare l’intera operazione economico-giuridica e di escludere che l’atto esecutivo costituisca atto dovuto non revocabile ai sensi dell’art. 2901, comma 3, c.c., perché esso diviene dovuto solo in conseguenza dell’impegno assunto in costanza dell’esposizione debitoria.

Le scelte gestorie dell’amministratore, non sindacabili dal giudice nel merito della loro convenienza economica, sono verificabili in termini di legittimità, correttezza, ragionevolezza e arbitrarietà manifesta.

Non viola il principio dispositivo la decisione che recepisce le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio quando questi le ha tratte dalla documentazione messa a disposizione dalla curatela e il giudice ha tratto elementi di prova anche dalle dichiarazioni testimoniali.

Data Sentenza: 21/07/2025
Carica: Presidente
Giudice: Caterina Molfino
Relatore: Giuseppa D’Inverno
Registro: RG 1687 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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