Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente a oggetto il pagamento di prestazioni sanitarie che si assumono erogate da una struttura accreditata per conto del servizio sanitario nazionale, le fatture, le schede sintetiche formate dalla stessa struttura e gli estratti delle scritture contabili, sufficienti per l’emissione del decreto, non provano l’effettiva erogazione delle prestazioni né il loro contenuto, sicché il creditore deve produrre la documentazione sanitaria e clinica relativa a ciascuna prestazione, quali le cartelle cliniche e la documentazione di accettazione e di dimissione dei pazienti, anche in considerazione della finalità pubblicistica del contributo erogato dal servizio sanitario [crediti per prestazioni psicoriabilitative ex art. 26 l. 833/1978 fatti valere dalla curatela fallimentare della struttura accreditata e dal factor cessionario nei confronti di un’azienda sanitaria locale di altra regione].
La non contestazione che il giudice può porre a fondamento della decisione ai sensi dell’art. 115, comma 1, c.p.c. è soltanto quella tenuta nel processo, sicché resta estranea alla norma l’inerzia serbata dall’azienda sanitaria debitrice, prima del giudizio, a fronte della comunicazione delle fatture e delle diffide di pagamento, la quale può assumere al più valenza indiziaria e argomentativa nella valutazione delle prove e non è comunque sufficiente a colmare la lacuna probatoria derivante dalla mancata produzione della documentazione sanitaria relativa a ciascuna prestazione.
L’allegazione dei fatti costitutivi di un credito per prestazioni sanitarie limitata all’elenco delle fatture e dei relativi importi, alla tipologia della prestazione e al periodo di riferimento, senza indicazione dei pazienti che ne hanno beneficiato, non è chiara e articolata in punto di fatto, perché omette il più rilevante elemento distintivo della prestazione, e a fronte di essa le contestazioni del debitore sull’effettiva erogazione delle prestazioni e sulla loro riconducibilità a quelle accreditate e autorizzate bastano a escludere la presunzione di prova prevista dall’art. 115, comma 1, c.p.c.
La carenza di prova dei fatti costitutivi del credito per prestazioni sanitarie osta all’accoglimento sia della domanda di pagamento di natura contrattuale sia della domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c., e rende superfluo l’esame dei presupposti di natura amministrativa della pretesa, quale il compiuto accreditamento della struttura presso l’azienda sanitaria.
Il pagamento di una parte delle somme richieste eseguito dalla Regione non assume rilievo nella valutazione della prova del credito fatto valere nei confronti dell’azienda sanitaria locale, trattandosi di soggetto diverso da quest’ultima.
Il credito per il pagamento di prestazioni sanitarie che si assumono rese da una struttura accreditata per conto del servizio sanitario nazionale è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale, che è interrotto dalle diffide di pagamento inviate dalla curatela fallimentare della struttura all’azienda sanitaria.
Non può essere ordinata ai sensi dell’art. 210 c.p.c. l’esibizione delle cartelle cliniche dei pazienti nei confronti del terzo che ha acquistato in sede fallimentare il complesso aziendale della struttura sanitaria quando la parte istante non indichi la ragione per cui non avrebbe potuto acquisirle e produrle autonomamente né deduca di averle vanamente richieste al terzo, perché l’esibizione non può essere disposta se l’interessato può di propria iniziativa acquisire copia del documento.
Sono tardivi, e perciò inutilizzabili ai fini della decisione, i documenti prodotti con la terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. volti a dimostrare la sussistenza e il contenuto del rapporto di accreditamento contestato dalla controparte fin dall’atto introduttivo, perché essi non costituiscono prova contraria rispetto alle richieste e alle produzioni avversarie effettuate entro il termine per la seconda memoria.
Revocato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il giudice non deve pronunciarsi sulla restituzione delle somme eventualmente corrisposte in forza della provvisoria esecuzione quando la relativa domanda non sia stata espressamente proposta dal debitore in sede di precisazione delle conclusioni.