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Tribunale di Roma, 18 Dicembre 2025

Etichettatura e pubblicità delle acque minerali naturali, claims salutistici e azione inibitoria collettiva

Tribunale di Roma, 18 Dicembre 2025
Etichettatura e pubblicità delle acque minerali naturali, claims salutistici e azione inibitoria collettiva

Ai fini della violazione del divieto, posto dall’art. 19, comma 3, d.lgs. 176/2011, di indicazioni che attribuiscono a un’acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana, non è sufficiente che il messaggio pubblicitario attribuisca al consumo dell’acqua effetti benefici sulla salute dell’individuo, essendo necessario che esso sia strutturato in termini tali da indurre il consumatore a ritenere che il consumo di quella specifica acqua consenta di per sé di prevenire l’insorgenza di una patologia o possa costituirne una cura efficace; restano pertanto estranei al divieto i messaggi che rappresentano come il consumo regolare dell’acqua, anche in ragione della sua specifica composizione chimica, produca effetti benefici sull’organismo, agevolando senza garantirla la prevenzione di specifiche patologie [azione inibitoria collettiva promossa da un’associazione per la tutela dei diritti dei cittadini nei confronti di società produttrici di acque minerali naturali per diciture riportate in etichetta e messaggi pubblicitari diffusi sui siti internet aziendali].

La nozione di proprietà favorevoli alla salute, la cui menzione nella pubblicità delle acque minerali naturali è subordinata dall’art. 19, comma 2, d.lgs. 176/2011 alla preventiva approvazione del Ministero della salute, è più ampia di quella di prevenzione o cura di specifiche malattie e ricomprende ogni effetto benefico sulla salute dell’individuo ascrivibile al consumo regolare dell’acqua, sicché grava sull’impresa che diffonde il messaggio pubblicitario l’onere di provare di avere ottenuto la preventiva autorizzazione ministeriale.

Sono conformi all’art. 19, comma 2, d.lgs. 176/2011 i messaggi pubblicitari che contengono informazioni già espressamente autorizzate dal Ministero della salute ovvero si limitano a specificare le conseguenze benefiche di proprietà dell’acqua minerale la cui indicazione in etichetta sia già stata autorizzata, come avviene per il messaggio che illustra in concreto, sintetizzando gli studi scientifici richiamati, i benefici delle proprietà diuretiche la cui menzione era stata preventivamente autorizzata.

Il divieto, posto dall’art. 12, comma 5, d.lgs. 176/2011, di riportare sulle etichette delle acque minerali naturali diciture indicanti la superiorità dell’acqua rispetto ad altre acque minerali o altre affermazioni aventi scopo pubblicitario mira a impedire l’inserimento di diciture idonee a indurre nel potenziale acquirente il convincimento che quella specifica acqua possieda caratteristiche chimiche od organolettiche tali da renderla superiore ad altre acque; esulano pertanto dal divieto le informazioni riferite alle modalità di raccolta e di imbottigliamento dell’acqua, quali il numero dei controlli di qualità giornalieri o l’impiego esclusivo di energia solare, perché non veicolano un messaggio pubblicitario riferibile a specifiche qualità del prodotto.

Il divieto di affermazioni aventi scopo pubblicitario posto dall’art. 12, comma 5, d.lgs. 176/2011 non implica che l’etichetta delle acque minerali naturali debba limitarsi alle informazioni sulla composizione chimica e alle sole diciture espressamente previste dai primi quattro commi della norma, sicché non vi contrastano gli slogan connotati da estrema genericità, o che cristallizzano informazioni scientificamente provate, i quali evocano effetti benefici dell’assunzione dell’acqua senza veicolare specifiche informazioni su specifiche proprietà del prodotto, tanto più quando l’indicazione di tali effetti sarebbe comunque ammessa, in termini più specifici, dall’art. 12, comma 4, del medesimo decreto.

Non contrastano con l’art. 12, comma 5, d.lgs. 176/2011 le diciture in etichetta che si limitano a prospettare gli effetti benefici sulla salute prodotti dalla regolare assunzione di acqua, qualunque essa sia, senza veicolare, neppure implicitamente, il messaggio che soltanto l’acqua commercializzata garantisca tali effetti.

Il messaggio pubblicitario che si limita a consigliare modalità di assunzione dell’acqua minerale in relazione alla particolare condizione di salute del consumatore, come l’espulsione della renella o la profilassi successiva a trattamenti di litotrissia, senza attribuire a quella specifica acqua proprietà distintive di contrasto della patologia, non viola né il divieto di attribuire all’acqua proprietà di prevenzione, cura o guarigione di malattie né l’obbligo di preventiva autorizzazione delle menzioni relative alle proprietà favorevoli alla salute, previsti dall’art. 19, commi 2 e 3, d.lgs. 176/2011.

Le diciture in etichetta relative al potenziale effetto diuretico e uricurico dell’acqua minerale naturale e alla sua indicazione nelle diete povere di sodio sono consentite dall’art. 12, comma 4, d.lgs. 176/2011 se menzionate nel decreto ministeriale di riconoscimento dell’acqua, e la qualificazione «microbiologicamente pura» è espressamente ammessa dal comma 2 del medesimo articolo, sicché tali diciture non integrano affermazioni con scopo pubblicitario vietate dal comma 5.

Data Sentenza: 18/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Stefano Iannaccone
Registro: RG 50334 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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