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Tribunale di Bologna, 23 Gennaio 2026, n. 684/2026

Responsabilità degli amministratori di cooperativa per l’omissione contributiva e inapplicabilità della business judgment rule

Tribunale di Bologna, 23 Gennaio 2026, n. 684/2026
Responsabilità degli amministratori di cooperativa per l’omissione contributiva e inapplicabilità della business judgment rule

La scelta degli amministratori di una cooperativa di inquadrare i soci lavoratori con contratti di collaborazione a progetto, quando il rapporto ha in concreto natura subordinata, e di non versare conseguentemente i contributi previsti per il lavoro subordinato integra una violazione di specifici obblighi di legge e non una scelta discrezionale di carattere economico, sicché resta estranea all’ambito di applicazione della business judgment rule e fonda la responsabilità degli amministratori verso la società per il danno così cagionato [cooperativa sociale di assistenza domiciliare in liquidazione coatta amministrativa; natura subordinata dei rapporti accertata con sentenze irrevocabili rese sull’impugnazione degli accertamenti ispettivi INPS e INAIL; condanna degli ex amministratori al risarcimento di interessi, aggi e accessori maturati sui debiti contributivi e tributari].

La diligenza degli amministratori che, dopo la contestazione da parte dell’ente previdenziale della natura subordinata di alcuni rapporti di collaborazione a progetto, abbiano continuato a stipulare contratti dello stesso tipo non può desumersi dalla modifica del testo contrattuale volta a renderlo apparentemente conforme alla nuova disciplina, perché rileva la riconducibilità effettiva del rapporto al tipo contrattuale prescelto, e l’esito di quella precedente ispezione non dimostra la non manifesta irragionevolezza della scelta quando gli amministratori abbiano reagito alla contestazione senza incidere sulla natura effettiva delle prestazioni affidate ai soci lavoratori.

L’indicazione in busta paga di indennità di trasferta non corrispondenti a trasferte effettivamente svolte, della quale gli amministratori siano consapevoli, come può desumersi dalla mancanza di giustificativi e dalla presenza della medesima voce nelle buste paga di tutti i lavoratori, costituisce un espediente per sottrarre parte della retribuzione alla contribuzione previdenziale e integra quindi una violazione di legge, estranea all’ambito delle scelte discrezionali di carattere economico, che fonda la responsabilità degli amministratori verso la società.

Gli amministratori di una cooperativa rispondono del danno derivante dalla sanzione irrogata con ordinanza-ingiunzione per omessa comunicazione di assunzione e omessa consegna del contratto ai soci lavoratori quando la sanzione sia divenuta definitiva, come avviene per effetto dell’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. conseguente alla mancata richiesta di decisione dopo la comunicazione relativa all’inammissibilità del ricorso.

Dal danno risarcibile dagli amministratori per l’omissione contributiva conseguente all’erroneo inquadramento dei soci lavoratori non possono essere scomputati i contributi versati alla gestione separata per i medesimi rapporti quando la società, che poteva ottenerne la detrazione mediante apposita istanza all’ente previdenziale, non l’abbia presentata.

Quando la società in liquidazione coatta amministrativa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato per l’azione di responsabilità contro gli ex amministratori, in forza dell’attestazione dell’autorità di vigilanza che la procedura non dispone delle somme necessarie ai sensi dell’art. 144 d.P.R. 115/2002, gli amministratori soccombenti sono condannati al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato.

Il principio di insindacabilità del merito delle scelte di gestione non si applica in presenza di palese irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà dell’iniziativa economica intrapresa né in caso di violazione di doveri specifici imposti dalla legge, che esula dall’ambito della discrezionalità imprenditoriale; le scelte economicamente inopportune possono rilevare come giusta causa di revoca dell’amministratore ma non come fonte di responsabilità verso la società, e solo rispetto a condotte non vietate dalla legge sorge l’onere di provare la mancanza di diligenza dell’amministratore.

Data Sentenza: 23/01/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Giacomo Rocchi
Registro: RG 15701 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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