Il prelievo di somme dal patrimonio della s.r.l. disposto dall’amministratore con imputazione a caparra confirmatoria di un preliminare di compravendita immobiliare, del quale non siano mai stati allegati né dimostrati l’immobile, il prezzo, le condizioni essenziali e l’effettivo perfezionamento, è privo di giustificazione causale e, risolvendosi nella destinazione di risorse sociali a finalità ignota e non riconducibile all’attività sociale in favore di un terzo non identificato, integra violazione dei doveri di corretta gestione e di diligenza imposti dalla legge e dallo statuto, che obbliga l’amministratore, ai sensi dell’art. 2476 c.c., a risarcire il danno emergente pari alla somma distratta, comprensiva delle commissioni bancarie [bonifico da conto sociale su carta prepagata intestata a beneficiario rimasto sconosciuto, con causale di caparra confirmatoria, seguito da risposte evasive dell’ex amministratore unico alle richieste di chiarimenti della società e dall’ammissione, in sede di interrogatorio formale, di ignorare se il preliminare e il definitivo siano mai stati stipulati].
La coerenza dell’operazione con l’oggetto sociale e la sua riconducibilità ai poteri gestori dell’amministratore, senza necessità di preventiva autorizzazione assembleare, non escludono la responsabilità per mala gestio quando l’impiego del denaro sociale resti privo di qualsiasi supporto probatorio idoneo a giustificarlo.
La condizione di procedibilità della negoziazione assistita prevista dall’art. 3 d.l. 132/2014 per le domande di pagamento di somme non superiori a 50.000 euro deve ritenersi assolta dal previo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010, ritualmente avviato con invito trasmesso a mezzo PEC al difensore presso il quale il destinatario aveva eletto domicilio e concluso con verbale negativo, perché la mediazione, implicando l’intervento di un terzo imparziale, offre maggiori garanzie ed è idonea a realizzare la finalità deflattiva propria degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
Non è nulla per indeterminatezza dell’oggetto la citazione con cui la società, agendo ai sensi dell’art. 2476 c.c. nei confronti dell’ex amministratore per distrazione e mala gestio, chieda la condanna alla restituzione della somma sottratta al patrimonio sociale e il risarcimento del lucro cessante da liquidarsi in via equitativa, perché la nullità prevista dall’art. 164, comma 4, c.p.c. ricorre solo quando il petitum sia del tutto omesso o assolutamente incerto o manchi del tutto l’esposizione dei fatti, da valutarsi avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto e nei documenti allegati.
L’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476 c.c. ha natura contrattuale, sicché la società deve provare le violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno, mentre l’amministratore, sul quale grava la presunzione di colpa desumibile dall’art. 1218 c.c., deve dimostrare di aver adempiuto con diligenza e in assenza di conflitto di interessi, ovvero che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile o che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo.
Il risarcimento del danno consistente nella perdita di una somma di denaro sottratta al patrimonio sociale costituisce debito di valore, sensibile alla svalutazione monetaria fino alla liquidazione, e va rivalutato dalla data dell’esborso, mentre gli interessi compensativi, quale mera modalità liquidatoria del danno da ritardo, non spettano automaticamente e richiedono la prova, anche presuntiva, che la somma rivalutata sia inferiore a quella di cui il danneggiato avrebbe disposto se il pagamento fosse stato tempestivo.
Il danno da lucro cessante per mancati investimenti coerenti con l’oggetto sociale, allegato solo genericamente e non provato, non può essere risarcito, perché la liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. non può supplire alle carenze di allegazione e di prova.