Nel procedimento cautelare promosso per concorrenza sleale confusoria derivante dall’uso di un’insegna simile, il periculum in mora non è integrato dalla mera mancata risposta alla diffida, da allegazioni generiche sul pregiudizio derivante dal ritardo né dal riferimento a un danno meramente patrimoniale, che è per sua natura interamente risarcibile in sede ordinaria, in assenza di elementi che rendano verosimile uno sviamento di clientela effettivamente causato dalla confusione tra i segni [insegna di un’agenzia funebre costituita dal nome e cognome di un ex associato e dipendente, adottata nello stesso territorio da un’impresa concorrente che lo ha assunto dopo le sue dimissioni].
La concessione di un provvedimento cautelare richiede la coesistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, sicché l’assenza anche di uno solo dei due requisiti ne preclude l’accoglimento.