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Tribunale di Potenza, 15 Gennaio 2026, n. 104/2026

Esclusione del socio lavoratore di cooperativa per condotta conflittuale e irrilevanza dei principi sul licenziamento

Tribunale di Potenza, 15 Gennaio 2026, n. 104/2026
Esclusione del socio lavoratore di cooperativa per condotta conflittuale e irrilevanza dei principi sul licenziamento

Integra grave inadempienza idonea a giustificare l’esclusione del socio lavoratore dalla cooperativa ai sensi dell’art. 2533 c.c. la condotta sistematicamente conflittuale verso colleghi e superiori, accompagnata dalla contestazione pubblica e talvolta dalla mancata esecuzione dei compiti assegnati, dalla pretesa di impartire direttive ai colleghi valendosi dei rapporti personali con i vertici della società e da atteggiamenti inappropriati verso gli utenti assistiti, perché tali condotte, pur senza rendere impossibile il raggiungimento dello scopo sociale, ne ostacolano il perseguimento e minano l’affidamento reciproco su cui la cooperativa si fonda [cooperativa sociale che assiste persone con fragilità psichica; socio lavoratore più volte trasferito tra le strutture per i contrasti con i colleghi].

Nella valutazione della gravità delle inadempienze che giustificano l’esclusione del socio di cooperativa non si applicano i principi elaborati in materia di licenziamento, perché le condotte vanno apprezzate secondo i principi propri del diritto societario e secondo buona fede, che riguarda anche il comportamento del socio, tenendo conto dell’oggetto sociale e della particolare rilevanza che nella cooperativa assumono l’elemento personale e l’affidamento reciproco tra i soci.

La tolleranza manifestata in passato dalla cooperativa verso i comportamenti del socio e la mancata irrogazione di sanzioni disciplinari non impediscono di porre tali comportamenti a fondamento dell’esclusione, perché la tolleranza non elide l’illiceità della condotta né la sua contrarietà allo scopo mutualistico.

La comunicazione dell’esclusione che descrive puntualmente i comportamenti posti a fondamento della delibera consente al socio di cooperativa l’esercizio del diritto di difesa, e la sua legittimità non dipende dalla contestuale trasmissione della delibera o del verbale della seduta consiliare né, in mancanza di previsione statutaria, da una preventiva contestazione degli addebiti, perché al rapporto sociale non si applicano le regole della contestazione disciplinare proprie del rapporto di lavoro.

Nel giudizio di opposizione all’esclusione del socio di cooperativa le deposizioni di altri soci o di dipendenti della società non sono di per sé inattendibili, perché fatti come le polemiche sulle direttive ricevute, le frizioni con i colleghi e le difficoltà di relazione con gli utenti possono essere noti soltanto a chi ha lavorato con il socio escluso.

Nel giudizio di opposizione all’esclusione del socio di cooperativa la legittimità della delibera si valuta con riferimento ai fatti posti a suo fondamento, sicché sono irrilevanti le vicende successive alla delibera, come una condanna penale del socio o il successivo licenziamento.

Nelle società cooperative la comunicazione della deliberazione di esclusione del socio, rilevante ai fini del decorso del termine per l’opposizione, non richiede specifiche formalità, particolari mezzi di trasmissione né la rigorosa enunciazione degli addebiti, essendo sufficiente qualsiasi fatto o atto idoneo a rendere edotto il socio delle ragioni e del contenuto del provvedimento in modo da consentirgli di articolare le proprie difese, e il principio vale anche per la preventiva contestazione dei fatti quando lo statuto la preveda.

Nel giudizio di opposizione alla delibera di esclusione del socio di cooperativa grava sulla società l’onere di provare la fondatezza degli addebiti posti a fondamento dell’esclusione.

Data Sentenza: 15/01/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Rosa Maria Verrastro
Registro: RG 2779 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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