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Corte d'appello di Bari, 19 Gennaio 2026, n. 60/2026

Prescrizione non estesa agli amministratori non eccipienti e ricapitalizzazioni per compensazione dei crediti dei soci

Corte d'appello di Bari, 19 Gennaio 2026, n. 60/2026
Prescrizione non estesa agli amministratori non eccipienti e ricapitalizzazioni per compensazione dei crediti dei soci

In tema di obbligazioni solidali, l’eccezione di prescrizione sollevata da uno dei coobbligati non giova al coobbligato che, costituitosi in giudizio, abbia omesso di sollevarla a sua volta anche dopo che altri l’abbiano formulata, perché tale contegno processuale equivale a tacita rinuncia alla prescrizione e preclude l’estensione in suo favore degli effetti dell’eccezione altrui [azione di responsabilità del curatore fallimentare contro più ex amministratori di s.p.a., prescrizione eccepita in primo grado soltanto da alcuni di essi].

La comunicabilità ai condebitori solidali degli effetti della prescrizione eccepita da uno di essi presuppone che dalla mancata estinzione generalizzata del rapporto possa derivare un pregiudizio per il condebitore eccipiente, pregiudizio che difetta quando il condebitore non eccipiente abbia rinunciato, anche tacitamente, alla prescrizione, perché a norma dell’art. 1310, comma 3, c.c. egli non ha regresso verso i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.

L’estensione ai coobbligati non eccipienti degli effetti della prescrizione eccepita da un coobbligato riguarda i rapporti connotati da solidarietà genetica e non opera nella responsabilità degli amministratori ai sensi degli artt. 2393 ss. c.c. e dell’art. 146 l. fall., perché tale responsabilità è individuale e consegue alla mala gestio accertata in capo a ciascuno, pur generando in caso di condanna un vincolo solidale tra i responsabili; in tale ipotesi di mera solidarietà passiva si applica il principio, desumibile dall’art. 2938 c.c., per cui l’eccezione di prescrizione, non rilevabile d’ufficio e di carattere personale, opera soltanto a favore di chi la propone.

Viola il dovere di diligenza di cui all’art. 2392 c.c. l’amministratore di società per azioni in grave e strutturale crisi economica, finanziaria e patrimoniale che acconsente ripetutamente, nonostante i rilievi del collegio sindacale, alla liberazione degli aumenti e delle ricostituzioni del capitale sociale mediante compensazione con crediti dei soci di maggioranza, anziché ricercare soluzioni idonee a procurare alla società denaro o beni strumentali necessari alla prosecuzione dell’attività, e omette di predisporre un adeguato piano industriale di risanamento, perché in tal modo priva la società della liquidità di cui necessita e contribuisce al peggioramento del disavanzo proseguendo l’attività di un’impresa in conclamato stato di decozione.

Le iniziative con cui gli amministratori della società controllata sollecitano la controllante al rispetto degli impegni contrattuali, la invitano a liberare in denaro le azioni sottoscritte anziché per compensazione o agiscono in via monitoria per il recupero dei crediti verso di essa dimostrano che essi conservavano i poteri gestori ed erano consapevoli del dissesto e del fabbisogno di liquidità, sicché, lungi dall’escluderne la responsabilità, confermano che avrebbero potuto e dovuto opporsi alle operazioni di compensazione e predisporre un adeguato piano industriale.

L’esclusione della bancarotta preferenziale, compiuta dal giudice civile ai fini dell’allungamento del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità, non contraddice l’accertamento della responsabilità civile degli amministratori per le medesime condotte, perché il reato richiede il dolo specifico di recare vantaggio al creditore soddisfatto unito all’accettazione del rischio di danneggiare gli altri creditori, mentre per la responsabilità civile risarcitoria è richiesta la colpa.

Lo svolgimento di un pubblico servizio da parte di una società privata, partecipata o in house non esonera gli amministratori dalla responsabilità per una gestione antieconomica, perché l’obiettivo di ogni società, anche a partecipazione pubblica, resta quello di una gestione sana ed economica e la natura pubblicistica del servizio impone anzi standard più elevati, come conferma l’art. 12, comma 1, d.lgs. 175/2016, che assoggetta i componenti degli organi delle società partecipate alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

L’assoggettamento della società all’influenza dominante di altra società e la conseguente perdita di autonomia gestionale non esonerano gli amministratori della società controllata dalla responsabilità per decisioni antieconomiche o di mala gestio, perché la gestione dell’impresa spetta pur sempre al loro organo, che conserva tutte le competenze gestionali e il dovere di filtrare le direttive non conformi ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, senza poter invocare come esimente l’ordine della controllante, e resta agli amministratori, per andare esenti da responsabilità per atti non condivisi, l’estrema scelta delle dimissioni.

L’insindacabilità nel merito delle scelte di gestione degli amministratori trova un limite nella loro ragionevolezza, da valutarsi ex ante secondo i parametri di diligenza dell’art. 2392 c.c., e nell’omissione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, sicché è sindacabile, senza che ciò implichi un giudizio ex post fondato sul solo insuccesso, la scelta di continuare ad acconsentire a ricapitalizzazioni liberate per compensazione, inutili a salvare la società fin dal momento in cui sono assunte e reiterate nonostante i rilievi del collegio sindacale.

Il condebitore solidale condannato non è legittimato né ha interesse a impugnare il capo della sentenza che ha rigettato, per prescrizione, la domanda dello stesso creditore verso altro preteso condebitore, perché soccombente rispetto a quel capo è soltanto il creditore e perché, in mancanza di una domanda di rivalsa o di regresso, tale statuizione non aggrava la sua posizione di debitore dell’intero né pregiudica l’eventuale diritto di regresso, non essendo stato dedotto in giudizio il rapporto interno tra i condebitori.

Il giudice di merito può disattendere le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, sia quando esse siano intimamente contraddittorie sia quando vi sostituisca altre argomentazioni, purché esponga le ragioni del dissenso con motivazione adeguata, logica e coerente, esente da vizi logici ed errori di diritto.

Data Sentenza: 19/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Alberto Binetti
Relatore: Maristella Sardone
Registro: RG 1515 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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