Il debito del socio per i decimi del capitale sottoscritto alla costituzione e non versati può estinguersi per compensazione con un credito pecuniario dello stesso socio verso la società [di progetto], perché nessuna norma vieta tale compensazione ai sensi dell’art. 1246, n. 5, c.c. e la compensazione tra crediti pecuniari non modifica l’oggetto del conferimento, che resta in denaro, ma solo le modalità di estinzione dell’obbligo di conferire, senza alterare la consistenza del patrimonio sociale, salvo il versamento del venticinque per cento del capitale iniziale, che deve essere contestuale alla costituzione.
Il debitore ceduto può opporre in compensazione all’assuntore del concordato, che fa valere i crediti rinvenuti nell’attivo [della società in amministrazione straordinaria], il proprio controcredito verso il cedente, perché l’assuntore si pone nella medesima posizione sostanziale della procedura, l’art. 1248, comma 1, c.c. non opera se il debitore non ha accettato la cessione, e la limitazione della responsabilità dell’assuntore ai crediti ammessi al passivo non impedisce l’eccezione, che non estende tale responsabilità ma incide sulla realizzabilità dell’attivo assunto.
Per far valere la compensazione al solo fine di paralizzare la pretesa di pagamento non è necessaria l’insinuazione al passivo del controcredito, che è richiesta soltanto per ottenere il pagamento della differenza tra il controcredito e il minore debito.
Il credito del socio per prestazioni eseguite nell’interesse della società [nell’ambito di un’associazione temporanea di imprese] non è postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c., perché non deriva da un finanziamento, e il creditore che indugia nel richiedere il pagamento non compie un finanziamento.
La società non può opporre ai sensi dell’art. 1460 c.c. l’inadempimento dell’obbligo di finanziarla assunto dal socio con un patto parasociale, perché controparti del patto sono gli altri paciscenti, e comunque l’obbligo non è più attuale se il socio è stato dichiarato insolvente.
Le fatture registrate nel libro giornale della società debitrice e i debiti iscritti nei bilanci regolarmente approvati provano il credito ai sensi dell’art. 2709 c.c.