È nulla la clausola di garanzia [business warranty] inserita in un contratto di cessione di quote di s.r.l. con la quale i soci cedenti si obbligano a farsi carico delle maggiori passività della società sorte prima della cessione ma manifestatesi successivamente, quando non preveda un importo massimo garantito e si estenda a tutte le sopravvenienze passive di qualsiasi natura e importo, perché l’art. 1938 c.c. esprime un principio generale di ordine pubblico economico applicabile anche alle garanzie personali atipiche e la determinabilità dell’oggetto richiede che il garante possa conoscere ex ante la misura del rischio assunto.
Le clausole di garanzia sulla consistenza patrimoniale della società [business warranties] inserite nei contratti di cessione di partecipazioni sociali, distinte dalle garanzie sulla titolarità e sulla disponibilità giuridica della partecipazione [legal warranties], hanno la struttura della manleva, contratto atipico con causa di garanzia, attribuiscono all’acquirente il diritto a un indennizzo o a una riduzione del corrispettivo per le sopravvenienze passive e sono disciplinate, in caso di lacuna, dalle norme sulla fideiussione.
La notifica dell’atto di precetto da parte di una società in concordato preventivo per il recupero di un proprio credito non richiede l’autorizzazione del commissario giudiziale o del giudice delegato ai sensi dell’art. 167 l.fall., perché il precetto è un atto stragiudiziale prodromico all’esecuzione, finalizzato alla conservazione dell’attivo, e non un atto di straordinaria amministrazione.