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Tribunale di Roma, 11 Settembre 2025, n. 12435/2025

Responsabilità dell’amministratore per illegittima prosecuzione dell’attività e residualità del criterio del deficit fallimentare

Tribunale di Roma, 11 Settembre 2025, n. 12435/2025
Responsabilità dell’amministratore per illegittima prosecuzione dell’attività e residualità del criterio del deficit fallimentare

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare contro l’amministratore di s.r.l. per l’illegittima prosecuzione dell’attività dopo la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, il danno si liquida nella differenza tra i patrimoni netti, rettificati secondo criteri liquidatori, alla data della causa di scioglimento e a quella di apertura del fallimento, sempre che la consulenza tecnica d’ufficio riesca a determinarli anche da una documentazione contabile lacunosa, perché il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare ha carattere residuale [amministratrice unica in carica dalla costituzione al fallimento; perdite emerse alla chiusura dell’esercizio 2013 e attività proseguita con fatture emesse e ricevute fino a tutto il 2015; danno liquidato in euro 120.950,27 a fronte di una domanda pari al deficit fallimentare di euro 1.089.862,00].

Nel calcolo del patrimonio netto negativo alla data di apertura del fallimento rientrano anche i debiti per interessi e sanzioni maturati dopo il verificarsi della causa di scioglimento, perché si tratta di maggiori debiti dei quali l’amministratore avrebbe comunque dovuto rispondere, a prescindere dall’illegittima prosecuzione dell’attività, in quanto imputabili alla violazione colposa o dolosa degli obblighi fiscali e previdenziali.

Ai fini del confronto tra i netti patrimoniali i valori iniziale e finale devono essere omogenei, sicché il finanziamento dei soci può essere riclassificato a patrimonio netto nel bilancio iniziale di liquidazione, perché il suo mantenimento tra i debiti nella situazione iniziale imporrebbe di incrementare in pari misura il passivo fallimentare, lasciando invariato il risultato.

Il danno liquidato in misura pari all’intera perdita di patrimonio netto verificatasi tra il manifestarsi della causa di scioglimento e l’apertura del fallimento assorbe ogni ulteriore danno derivante da condotte distrattive eventualmente compiute dall’amministratore nello stesso periodo.

In assenza di una corretta tenuta della contabilità e dei libri sociali che consenta di verificare l’effettivo incasso dei crediti e la solvibilità dei debitori, i crediti iscritti in bilancio possono essere integralmente confermati nel patrimonio iniziale di liquidazione utilizzato per il calcolo della differenza dei netti patrimoniali.

Il risarcimento dovuto dall’amministratore ai sensi dell’art. 2476 c.c. costituisce debito di valore, sicché sulla somma pari alla differenza dei netti patrimoniali spetta la rivalutazione monetaria dalla dichiarazione di fallimento, momento in cui si cristallizza l’ammontare del danno, mentre gli interessi sulla somma rivalutata non sono dovuti in mancanza di prova di un suo impiego produttivo e dalla data della sentenza decorrono gli interessi legali ai sensi dell’art. 1282 c.c.

In mancanza del comitato dei creditori le relative funzioni sono svolte in via suppletiva dal giudice delegato ai sensi dell’art. 41, comma 4, l. fall., sicché, ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità di cui all’art. 146 l. fall., è sufficiente l’approvazione da parte del giudice delegato dell’integrazione del programma di liquidazione che preveda espressamente la proposizione dell’azione nei confronti dell’amministratore.

La mancata messa a disposizione della documentazione acquisita nel corso della consulenza tecnica d’ufficio su autorizzazione del giudice istruttore non lede il diritto di difesa della parte che non ne abbia chiesto l’esame, tanto più quando quella documentazione si sia rivelata ininfluente ai fini della consulenza.

Quando all’amministratore è addebitata l’illegittima prosecuzione dell’attività d’impresa dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, il danno deriva direttamente dalla prosecuzione di un’attività caratterizzata dall’eccedenza dei costi sui ricavi, anziché da singoli atti di mala gestio, e va commisurato al decremento del patrimonio netto, calcolato su valori di bilancio rettificati con criteri rispondenti alla finalità liquidatoria, tra la data in cui l’attività sarebbe dovuta cessare e quella dell’effettivo inizio della liquidazione o della dichiarazione di fallimento, secondo il criterio ora codificato dall’art. 2486, comma 2, c.c., fermo l’onere del curatore di allegare la specifica violazione e di provare il pregiudizio che ne è derivato alla società.

L’irregolare e lacunosa tenuta della documentazione contabile non è di per sé rilevante ai fini della configurazione di un danno-conseguenza risarcibile nell’azione di responsabilità contro l’amministratore.

Ai sensi dell’art. 2941, n. 7, c.c. la prescrizione quinquennale dell’azione sociale di responsabilità contro l’amministratore rimasto in carica fino alla dichiarazione di fallimento decorre dalla data di quest’ultima, a prescindere dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale sia emersa.

La sentenza penale di assoluzione dell’amministratore dai reati di bancarotta, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di responsabilità, attese la diversità strutturale degli illeciti e la differenza degli standard probatori rispettivamente applicabili.

Data Sentenza: 11/09/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Stefano Iannaccone
Registro: RG 57984 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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