Le dichiarazioni con cui, nell’audizione resa al curatore dopo la dichiarazione di fallimento, un soggetto riconosce di avere gestito la società in luogo dell’amministratore di diritto, se rese nella consapevolezza del loro contenuto pregiudizievole perché idonee a estenderne la responsabilità civile ai sensi dell’art. 146 l. fall. e penale ai sensi degli artt. 216 ss. l. fall., hanno valore di confessione ai sensi dell’art. 2735 c.c. e provano la qualità di amministratore di fatto, e, quando si estendono a tutti i profili tipici dell’attività gestoria, consentono di riferire al dichiarante l’insieme delle condotte di mala gestio contestate [azione di responsabilità del curatore contro l’amministratrice di diritto e l’amministratore di fatto di una s.r.l.s. di costruzioni per omesso pagamento di tributi e contributi e per prelievi ingiustificati dal conto sociale e con carte di credito].
Il pagamento delle imposte alle scadenze costituisce obbligo primario dell’amministratore, la cui violazione integra responsabilità per fatto proprio, ma il danno risarcibile alla società per l’omesso versamento dei tributi è limitato alle sanzioni e agli interessi maturati per l’omissione o il ritardo, perché le somme in linea capitale erano comunque dovute.
Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore, la produzione degli estratti del conto corrente e delle carte di credito della società che documentano prelievi in contanti e spese prive di riferibilità all’attività sociale è sufficiente a fondare la pretesa risarcitoria, perché spetta all’amministratore provare la destinazione delle somme all’estinzione di debiti sociali o allo svolgimento dell’attività sociale, e il danno emergente per il patrimonio sociale corrisponde all’importo delle uscite ingiustificate, senza che possano essere valutate eccezioni estintive o modificative non sollevate dagli amministratori che non si sono costituiti in giudizio.
Ai fini della registrazione a debito della sentenza che condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato e del recupero dell’imposta di registro nei soli confronti dell’obbligato al risarcimento, ai sensi degli artt. 59 e 60, comma 2, d.P.R. 131/1986, non occorre che il giudice civile accerti incidentalmente che la condotta integra gli estremi di un reato, perché è sufficiente l’astratta configurabilità del reato e il provvedimento deve soltanto indicare la parte obbligata al risarcimento, mentre la verifica dei presupposti della registrazione a debito e dell’inoperatività della solidarietà tra le parti spetta alla cancelleria e all’ufficio finanziario.
Il curatore che agisce ai sensi dell’art. 146 l. fall. esercita cumulativamente l’azione sociale di responsabilità, di natura contrattuale, e l’azione dei creditori sociali, di natura extracontrattuale, che nel fallimento assumono carattere unitario e inscindibile, al fine di acquisire all’attivo quanto sottratto al patrimonio sociale per fatti imputabili agli amministratori.
Assume la qualità di amministratore di fatto, anche ai fini della responsabilità ai sensi dell’art. 146 l. fall., chi si ingerisce nella gestione sociale in assenza di qualsiasi investitura, anche irregolare o implicita, con funzioni gestorie non occasionali ma sistematiche, anche se non estese a tutti gli ambiti della gestione, purché idonee a influenzare le scelte imprenditoriali in settori chiave con autonomia decisionale, e ne risponde in relazione alle funzioni concretamente esercitate secondo le norme che disciplinano i doveri degli amministratori.