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Tribunale di Torino, 26 Marzo 2025, n. 1481/2025

Storno di venditori a domicilio, segretezza delle liste clienti e danno da perdita del portafoglio

Tribunale di Torino, 26 Marzo 2025, n. 1481/2025
Storno di venditori a domicilio, segretezza delle liste clienti e danno da perdita del portafoglio

Le informazioni contenute nei portafogli clienti affidati agli incaricati alle vendite a domicilio, quali dati anagrafici, storico degli ordini, prezzi applicati, tipologia degli acquisti, preferenze e strumenti di pagamento dei clienti, costituiscono segreti commerciali tutelati dagli artt. 98 e 99 c.p.i. quando l’impresa consente a ciascun addetto l’accesso ai soli dati dei propri clienti mediante un’applicazione aziendale protetta da account e password personale disattivata alla cessazione del rapporto e vincola contrattualmente gli addetti al riserbo sui nominativi e sulle informazioni relative ai clienti, perché tali accorgimenti integrano misure ragionevolmente adeguate a mantenere segrete le informazioni ai sensi dell’art. 98 c.p.i. [passaggio di numerosi venditori porta a porta di un’impresa alimentare a un concorrente, con immediato contatto della clientela dell’impresa di provenienza].

La possibilità per il singolo addetto di riprodurre mediante schermate i dati dei clienti messi a sua disposizione dall’impresa non priva le informazioni del carattere di segretezza, perché non può esigersi che l’impresa controlli ininterrottamente l’attività dei propri addetti al fine di scongiurarne eventuali abusi.

L’eventuale invalidità del patto di non concorrenza stipulato con gli addetti alle vendite è irrilevante ai fini della sussistenza delle misure ragionevolmente adeguate richieste dall’art. 98, lett. c), c.p.i., quando le altre misure adottate dall’impresa per proteggere le informazioni risultano di per sé adeguate.

L’utilizzo da parte dell’impresa concorrente delle informazioni riservate sulla clientela detenute dagli addetti alle vendite passati alle sue dipendenze può desumersi in via presuntiva dalla circostanza che gli addetti abbiano iniziato a operare per il concorrente prima di dimettersi, dall’inverosimiglianza che ciascuno di essi ricordi nominativi, dati e preferenze di centinaia di clienti e dalla prova che numerosi clienti dell’impresa di provenienza siano stati contattati dagli addetti transitati al concorrente.

Integra concorrenza sleale per storno ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. l’acquisizione, nell’arco di pochi mesi, di un numero elevato di addetti alle vendite di un concorrente, formati specificamente per acquisire e fidelizzare la clientela e adibiti a mansioni analoghe, che contattano subito i clienti dell’impresa di provenienza in violazione di un patto di non concorrenza noto al nuovo committente, con contestuale calo del fatturato dell’impresa stornata, aumento dei ricavi dell’impresa stornante e utilizzo di informazioni segrete, perché tali elementi rivelano l’intento di disgregare l’attività del concorrente e di vanificarne gli investimenti, e l’illiceità non viene meno per il fatto che l’impresa stornante già commercializzasse i propri prodotti nello stesso territorio anche con la vendita a domicilio.

La perdita del valore del portafoglio clienti, elemento essenziale del patrimonio aziendale strettamente correlato all’avviamento, costituisce danno risarcibile in quanto conseguenza diretta dello storno di addetti alle vendite e dello sfruttamento dei segreti commerciali, e può essere liquidata equitativamente limitando l’orizzonte dei flussi reddituali prospettici alla durata del patto di non concorrenza degli addetti stornati e riducendone l’importo in ragione della probabilità che, per la natura dei beni venduti, i clienti si rivolgano nel tempo ad altri fornitori.

Sono risarcibili, quale danno emergente conseguente in via immediata e diretta allo storno di addetti alle vendite, i costi sostenuti dall’impresa stornata per ricostituire la rete di vendita, comprensivi delle spese per la pubblicazione degli avvisi di selezione, del costo del personale interno addetto alla selezione e della formazione teorica e pratica dei nuovi addetti, perché lo storno vanifica gli investimenti compiuti per reperire e formare i collaboratori e consente all’impresa stornante di risparmiare i costi di addestramento del proprio personale.

Il mancato guadagno derivante dallo storno di addetti alle vendite può essere quantificato applicando al fatturato perduto il margine operativo lordo incrementale percentuale dell’impresa danneggiata, calcolato sui dati analitici del programma gestionale aziendale, anziché sui dati aggregati del bilancio, quando il consulente tecnico d’ufficio ne abbia verificato l’attendibilità senza riscontrare anomalie.

L’inibitoria all’impresa che ha stornato addetti alle vendite di avvalersi della loro collaborazione si estende anche agli addetti che si siano dimessi spontaneamente, perché non rilevano le modalità con cui sono approdati al concorrente, e va contenuta nel limite di durata del patto di non concorrenza stipulato da ciascuno di essi.

Non eccede i limiti dell’incarico il consulente tecnico d’ufficio che quantifichi una voce di danno tempestivamente e puntualmente allegata dalla parte danneggiata, anche se non espressamente indicata nel quesito, quando l’accertamento demandatogli sia finalizzato a determinare tutti i danni conseguenti alle condotte illecite.

Appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia di concorrenza sleale nella quale si alleghi la sottrazione, da parte di ex incaricati alle vendite, di informazioni riservate aventi i requisiti dell’art. 98 c.p.i. e sottoposte a misure di protezione, e l’azione può essere proposta, ai sensi dell’art. 120, comma 6, c.p.i., anche davanti alla sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti lesivi sono stati commessi.

L’atto di concorrenza sleale previsto dall’art. 2598, n. 3, c.c. è imputabile anche all’imprenditore che non lo abbia posto in essere direttamente, quando questi si trovi con il terzo autore della condotta in una relazione tale che l’attività di quest’ultimo debba ritenersi svolta anche nel suo interesse, senza che sia necessario un accordo illecito né che la condotta sia deliberata o attuata da entrambi.

Data Sentenza: 26/03/2025
Carica: Presidente
Giudice: Alberto La Manna
Relatore: Marisa Gallo
Registro: RG 7771 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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