Il curatore del fallimento di un consorzio con attività esterna è legittimato a esercitare nei confronti dell’amministratore l’azione risarcitoria a tutela del fondo consortile, pur non potendo giovarsi dell’espressa attribuzione prevista dall’art. 146 l. fall. per le società, perché la funzione della procedura, volta a liquidare il patrimonio del fallito nel rispetto della par condicio creditorum, implica l’esercizio di tutte le azioni recuperatorie e risarcitorie idonee a reintegrarlo rispetto agli atti depauperativi e alle condotte dannose e negligenti dell’amministratore [prelievi di contante, bonifici privi di causale e compensi non deliberati disposti sui conti di un consorzio con attività esterna, poi fallito, durante la gestione dell’amministratore unico].
Il consorzio con attività esterna, imprenditore e autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, dotato di un organo deliberativo, di organi di direzione, gestione e rappresentanza e di un fondo consortile posto a garanzia delle obbligazioni assunte, è legittimato, come le associazioni ai sensi dell’art. 22 c.c. e analogamente alle società di capitali, ad agire per il risarcimento del danno sofferto dall’ente per condotte di mala gestio dei suoi organi, perché gli amministratori rispondono sia verso i singoli consorziati per il danno individuale sia verso il consorzio, previa delibera assembleare, quando vi sia un danno generalizzato al fondo comune.
L’art. 2608 c.c., che regola secondo le norme sul mandato la responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio, non preclude l’azione di responsabilità del consorzio con attività esterna contro i propri amministratori per il danno al fondo comune, perché la norma è rimasta immutata nonostante l’ampliamento della causa del contratto di consorzio e l’accentuazione dell’autonomia patrimoniale dei consorzi con attività esterna conseguente alla modifica dell’art. 2615 c.c., e perché tali consorzi non possono essere posti in posizione deteriore rispetto alle associazioni.
Spetta all’amministratore del consorzio allegare e provare la causale giustificativa dei prelievi di contante allo sportello e dei bonifici in proprio favore eseguiti sui conti dell’ente durante la sua gestione, quando non risultino causali né riscontri nella documentazione contabile, sicché in difetto di tale prova le relative somme si considerano distratte e ne è dovuto il risarcimento; il bonifico disposto in occasione della chiusura del conto non giustifica l’accredito della somma sul conto personale dell’amministratore.
L’amministratore del consorzio, anche quale mandatario, risponde dei prelievi e dei pagamenti privi di causale eseguiti sui conti dell’ente da persona delegata a operarvi, perché è responsabile del comportamento dei propri ausiliari e il fatto del terzo lo libera soltanto se del tutto estraneo al suo obbligo di diligenza, nel senso che egli non abbia omesso di sperimentare i rimedi che gli dovevano apparire necessari o utili; per l’amministratore di un consorzio tra imprese che svolge attività imprenditoriale la diligenza richiesta è quella professionale.
Quando l’atto costitutivo del consorzio non prevede alcun compenso per l’amministratore, spetta a quest’ultimo, a fronte della contestazione dell’invalidità del titolo, dimostrare l’esistenza di una delibera che autorizzi il pagamento, in mancanza della quale le somme percepite a titolo di compenso costituiscono uscite prive di valida causale di cui l’amministratore risponde.
La prescrizione dell’azione di responsabilità verso i creditori esercitata dal curatore decorre dall’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza del patrimonio a soddisfarne i crediti, che non coincide con lo stato di insolvenza e si presume, salvo prova contraria a carico dell’amministratore, coincidente con la dichiarazione di fallimento; tale regola si applica anche all’azione esercitata dal curatore del fallimento di un consorzio con attività esterna, sicché l’eccezione di prescrizione è infondata se l’amministratore non allega alcun elemento concreto, quale una situazione patrimoniale pubblicata, da cui potesse desumersi l’incapienza del fondo consortile in epoca anteriore.
Sono inammissibili, perché tardive, le prove orali con cui l’amministratore intende dimostrare l’impiego per finalità dell’ente delle somme prelevate in contanti dai conti di quest’ultimo, quando sono formulate soltanto con la terza memoria prevista dall’art. 183, sesto comma, c.p.c. e i relativi fatti estintivi non sono stati allegati nella comparsa di costituzione.
La parte che, pur dopo l’introduzione del giudizio, ha richiesto alla banca la documentazione relativa alle operazioni contestate senza ottenerla tempestivamente non decade dalla facoltà di formulare istanza di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., ed è ammissibile la successiva produzione dei documenti tardivamente trasmessi dalla banca.
L’ex amministratore dell’ente fallito, chiamato a rispondere dalla curatela, non è legittimato a domandare in via riconvenzionale il risarcimento del pregiudizio arrecato ai creditori dall’asserita inerzia del curatore, perché non può far valere diritti altrui, e il fallimento è privo di legittimazione passiva rispetto alla responsabilità del curatore, che grava su quest’ultimo come persona fisica.
Il risarcimento del danno da distrazione di somme dell’ente imputabile all’amministratore costituisce debito di valore, benché riferito a somme di denaro, e va quindi rivalutato dal momento delle singole distrazioni, mentre la domanda di interessi va respinta in mancanza di specifica prova.
Per effetto del fallimento di una società di capitali l’azione sociale e l’azione dei creditori sociali di responsabilità contro gli amministratori confluiscono in un’unica azione, di carattere unitario e inscindibile, esercitata in via esclusiva dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall.; l’azione sociale, anche se esercitata dal curatore, ha natura contrattuale, sicché chi la esercita deve allegare le violazioni dei doveri e provare il nesso di causalità tra queste e il danno, mentre spetta all’amministratore dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, provando di avere adempiuto con diligenza e in assenza di conflitto di interessi.
La condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. presuppone che la parte abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.