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Tribunale di Roma, 1 Dicembre 2025, n. 16773/2025

Irretroattività del limite risarcitorio dei sindaci introdotto nel 2025 e danno da prosecuzione dell’attività

Tribunale di Roma, 1 Dicembre 2025, n. 16773/2025
Irretroattività del limite risarcitorio dei sindaci introdotto nel 2025 e danno da prosecuzione dell’attività

Il limite quantitativo alla responsabilità dei sindaci, commisurato a un multiplo del compenso annuo e introdotto nell’art. 2407, comma 2, c.c. dalla l. 35/2025, ha natura sostanziale, perché incide direttamente sul diritto al risarcimento spettante alla società limitandolo sul piano quantitativo e opera in un momento logicamente successivo alla liquidazione del danno, soltanto quando il danno cagionato senza dolo ecceda il limite, diversamente dalla modifica dell’art. 2486, comma 3, c.c., che ha introdotto un criterio di liquidazione del danno rivolto al giudice; pertanto, in mancanza di una disciplina intertemporale, il limite non si applica alle condotte esauritesi prima dell’entrata in vigore della legge [azione di responsabilità del curatore del fallimento di una s.p.a. contro i sindaci in carica quando si è verificata la causa di scioglimento per perdita del capitale, non rilevata, con prosecuzione dell’attività d’impresa in violazione dell’art. 2486 c.c.].

Il principio di prudenza di cui all’art. 2423-bis c.c. impone di adeguare il fondo rischi su crediti all’intero credito residuo vantato verso una società interamente controllata che abbia acquistato beni sociali nella fase di avvio della propria attività, senza rilascio di garanzie né previa verifica della sua solvibilità, e che, priva di un patrimonio capiente, sia rimasta inadempiente al pagamento delle rate del prezzo e abbia ottenuto la rinuncia a parte del debito e la rimodulazione delle scadenze, sicché, ove tale rettifica renda negativo il patrimonio netto, la causa di scioglimento per perdita del capitale deve ritenersi verificata e la successiva prosecuzione dell’attività d’impresa integra violazione dell’art. 2486 c.c.

I sindaci in carica al momento in cui si verifica la causa di scioglimento rispondono, in solido con l’amministratore, del danno da indebita prosecuzione dell’attività d’impresa quando l’omessa rilevazione della causa di scioglimento derivi dalla mancata svalutazione di un credito verso una società interamente controllata, perché l’operazione da cui il credito era sorto, la successiva rinuncia parziale e il rischio di insolvenza della controllata, già inadempiente, erano necessariamente noti all’organo di controllo, e il nesso causale tra l’omessa vigilanza e il danno sussiste quando la prosecuzione dell’attività avrebbe potuto essere efficacemente ostacolata con la denuncia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 c.c.

Non risponde del danno da indebita prosecuzione dell’attività d’impresa l’amministratore subentrato nella carica appena tre mesi prima della messa in liquidazione della società, perché l’inerzia mantenuta per un lasso di tempo così circoscritto può essere giustificata dalla necessità di acquisire le informazioni occorrenti per accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti della messa in liquidazione.

Nella liquidazione del danno da indebita prosecuzione dell’attività secondo il criterio dei netti patrimoniali previsto dall’art. 2486, comma 3, c.c., ove non sia disponibile una situazione contabile alla data di apertura della procedura concorsuale, il patrimonio netto finale può essere determinato con riferimento alla data di messa in liquidazione della società e alla situazione contabile a essa riferita, e i costi da detrarre, che la società avrebbe comunque sostenuto secondo un criterio di normalità fino al compimento della liquidazione, possono essere stimati, in mancanza di dati analitici, in una quota del costo del personale.

Le sanzioni, gli interessi e gli aggi maturati sui debiti tributari dopo il verificarsi della causa di scioglimento sono assorbiti nel danno liquidato secondo il criterio dei netti patrimoniali, mentre quelli maturati in precedenza possono essere posti a carico di amministratori e sindaci soltanto per la parte maturata in costanza del rispettivo mandato, sicché la domanda va rigettata quando la documentazione prodotta, quale estratti di ruolo che riportano cumulativamente gli oneri maturati in più esercizi, non consente di individuare tale parte.

Ai fini della decorrenza della prescrizione dell’azione dei creditori sociali esercitata dal curatore, l’insufficienza del patrimonio sociale va valutata tenendo conto dell’intero attivo patrimoniale risultante dal bilancio, anche se non prontamente liquidabile, sicché non fa decorrere la prescrizione la pubblicazione di un bilancio da cui emerga soltanto l’impossibilità di far fronte ai debiti a breve con l’attivo liquido o prontamente liquidabile, né la coincidenza presunta della decorrenza con la dichiarazione di fallimento è contraddetta dalla sovrastima dell’attivo dovuta a voci di bilancio non veritiere, perché tali voci hanno contribuito a rendere non percepibile ai creditori l’incapienza patrimoniale prima del fallimento.

Nell’azione di responsabilità del curatore per prelevamenti in contanti dai conti sociali privi di giustificazione, quando gli amministratori deducano in modo circostanziato, e con parziale riscontro documentale, che la provvista è stata impiegata per pagare spese dell’attività caratteristica, grava sul curatore, ai fini della prova del danno, l’onere di produrre la documentazione contabile nella sua esclusiva disponibilità, idonea a verificare se tali spese siano state pagate con mezzi tracciabili o in contanti, e non basta la contestazione fondata sulla mera inverosimiglianza dell’allegazione difensiva.

Nella polizza di responsabilità civile del sindaco che copre le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di errori, documentati dai verbali o dalle relazioni obbligatorie del collegio sindacale, commessi nell’adempimento dei doveri di controllo o di vigilanza, la nozione di errore, interpretata secondo buona fede, comprende ogni condotta attiva od omissiva che implichi una violazione colposa dei doveri del sindaco, sicché la garanzia opera anche per la responsabilità da omessa vigilanza, la quale risulta dai verbali e dalle relazioni nella misura in cui questi non danno conto del tempestivo intervento del sindaco.

Non è reticente, ai fini dell’operatività della garanzia e della riduzione dell’indennizzo ai sensi dell’art. 1893 c.c., la risposta negativa data dal sindaco, prima della notifica dell’atto di citazione, al questionario precontrattuale sulla conoscenza di circostanze idonee a dare origine a richieste di risarcimento, anche se omette di riferire l’intervenuto fallimento della società sindacata, perché tale circostanza non costituisce di per sé un fatto idoneo a dare origine a richieste di risarcimento ed era comunque già nota all’assicuratore, al quale l’assicurato l’aveva comunicata in occasione della stipula di una precedente polizza.

Non è connotata da colpa grave, ai fini dell’esclusione della copertura assicurativa, la condotta omissiva del sindaco che non abbia censurato l’inadeguata valutazione contabile del rischio di insolvenza di una società controllata debitrice, quando il collegio sindacale abbia svolto i controlli periodici e abbia rappresentato all’organo amministrativo l’opportunità di ricorrere a un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 182-bis e 182-ter l. fall., perché tali iniziative, pur non sufficienti a escludere la responsabilità, sono incompatibili con la straordinaria e inescusabile imprudenza o negligenza, con omissione anche del grado minimo di diligenza osservato da tutti, che la colpa grave presuppone.

La condotta del sindaco che abbia colposamente omesso di attivarsi per l’accertamento della causa di scioglimento non rientra nell’esclusione della garanzia per i comportamenti intenzionali, prevista dalla polizza in conformità all’art. 1917 c.c., in mancanza di elementi da cui desumere che l’omissione sia stata dolosa.

L’impresa coassicuratrice delegataria che si costituisce in giudizio in proprio e quale delegataria dell’altra coassicuratrice è condannata in entrambe le vesti a tenere indenne l’assicurato, in proporzione alle quote di rischio previste dal contratto, nei limiti del massimale e previa detrazione dello scoperto.

Nel giudizio di responsabilità promosso contro più amministratori e sindaci, l’estinzione dichiarata ai sensi dell’art. 307 c.p.c. nei confronti di uno di essi, per mancato rituale rinnovo della notificazione nel termine perentorio assegnato, non si estende agli altri, nei cui confronti il contraddittorio è stato regolarmente instaurato, data la scindibilità delle domande risarcitorie, né l’inscindibilità può derivare dalle domande con cui altri corresponsabili abbiano chiesto l’accertamento delle rispettive quote di responsabilità e la manleva o il regresso nei confronti del primo, perché la domanda proposta da un corresponsabile contro altro corresponsabile nei cui confronti il contraddittorio non sia stato instaurato richiede quantomeno la notificazione della comparsa al destinatario, eventualmente previa richiesta di un apposito termine, e in mancanza tali domande, in quanto dirette a una pronuncia a lui opponibile, devono ritenersi implicitamente ma univocamente rinunciate.

Quando il giudice assegna un termine perentorio per il rinnovo della notificazione dell’atto di riassunzione al destinatario residente all’estero, il rinnovo deve essere eseguito nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali, perché le forme previste dall’art. 142, comma 1, c.p.c. sono ammesse, ai sensi del comma 2, solo se risulta impossibile eseguire la notificazione in tali modi, e l’impossibilità, se meramente allegata, non può desumersi dall’esito negativo di un precedente tentativo eseguito, per errore dell’incaricato straniero, presso un indirizzo diverso da quello di residenza del destinatario, sicché l’inosservanza del termine comporta l’estinzione del giudizio nei confronti di quel destinatario ai sensi dell’art. 307 c.p.c.

Non è nulla per indeterminatezza dell’oggetto o del titolo la citazione con cui il curatore chiede la condanna solidale di amministratori e sindaci, succedutisi nelle cariche in periodi diversi, al pagamento di un unico importo complessivo, quando dall’atto si desumano in modo univoco la natura degli addebiti e il criterio di quantificazione del danno.

Il difetto o la lacunosità dell’autorizzazione del giudice delegato al curatore per l’esercizio dell’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 25 l. fall. è superato dall’autorizzazione integrativa, rilasciata anche in ratifica, prodotta nel corso del giudizio.

Con il fallimento della società di capitali le azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci confluiscono in un’unica azione, di carattere unitario e inscindibile, spettante in via esclusiva al curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., e, quanto all’azione dei creditori sociali, la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2949, comma 2, c.c. decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i loro crediti, condizione che non coincide con la perdita integrale del capitale né con lo stato di insolvenza e che si presume, salvo prova contraria a carico di chi eccepisce la prescrizione, coincidente con la dichiarazione di fallimento.

Il risarcimento del danno dovuto da amministratori e sindaci costituisce debito di valore, sicché sulla somma liquidata spetta la rivalutazione monetaria dal momento in cui l’ammontare del danno si è cristallizzato, non spettano gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata in mancanza di prova di un suo impiego produttivo e, dal deposito della sentenza, con la conversione in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali ai sensi dell’art. 1282 c.c.

Nei rapporti interni tra amministratori e sindaci condannati in solido per il medesimo danno le quote di responsabilità si presumono uguali ai sensi dell’art. 1298, comma 2, c.c., in mancanza di elementi idonei a superare la presunzione.

Data Sentenza: 01/12/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Stefano Iannaccone
Registro: RG 18310 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 30/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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