La nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, fondata sulla conformità delle sue clausole allo schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, non può essere fatta valere in relazione a una fideiussione specifica, rilasciata a garanzia di un determinato rapporto di finanziamento, perché il giudizio espresso in quel provvedimento ha riguardato la sola fideiussione omnibus [garanzia prestata da una persona fisica per le obbligazioni restitutorie di una s.r.l. derivanti da un mutuo chirografario bancario e opposizione al decreto ingiuntivo per il debito residuo di circa 23.000 euro].
Il contratto di mutuo bancario che reca la chiara indicazione dell’importo erogato, della durata, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse, con piano di ammortamento alla francese e specificazione del numero, dell’importo e della scadenza delle rate, ha oggetto determinato, perché la misura degli importi dovuti discende matematicamente dall’applicazione dei criteri pattuiti, e non è nullo ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c. per l’omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi.
Il rinvio contrattuale all’Euribor quale parametro del tasso variabile rende il tasso di interesse corrispettivo puntualmente determinato, perché le componenti dell’indice sono compiutamente individuabili.
La clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni» vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, perché incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione, mentre la sola clausola «a prima richiesta» non è decisiva e impone di accertare, con gli ordinari strumenti interpretativi e alla luce del complesso delle pattuizioni, se le parti abbiano effettivamente convenuto la limitazione delle eccezioni opponibili dal garante in ordine al contratto garantito.
La valida sottoscrizione da parte del fideiussore della clausola che deroga all’art. 1957 c.c. esclude la decadenza del creditore dal diritto di agire nei confronti del garante.
Il creditore che agisce per la restituzione di un finanziamento, anche nei confronti del fideiussore, è onerato soltanto della produzione del titolo negoziale e dell’allegazione dell’inadempimento del mutuatario, spettando al debitore la prova del fatto estintivo del credito, sicché non è necessaria la produzione dell’estratto conto da cui desumere lo svolgimento del rapporto.