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Tribunale di Trento, 30 Aprile 2025, n. 363/2025

Fideiussione conforme allo schema ABI, competenza territoriale inderogabile della sezione specializzata e cause connesse

Tribunale di Trento, 30 Aprile 2025, n. 363/2025
Fideiussione conforme allo schema ABI, competenza territoriale inderogabile della sezione specializzata e cause connesse

La domanda di nullità delle clausole di una fideiussione riproduttive dello schema predisposto dall’ABI in contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a), l. 287/1990 rientra tra le controversie di cui all’art. 33, comma 2, l. 287/1990, attribuite alle sezioni specializzate in materia di impresa dall’art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 168/2003, perché l’azione diretta a far dichiarare l’invalidità del contratto a valle implica l’accertamento della nullità dell’intesa vietata, e appartiene quindi, per gli uffici giudiziari dei distretti indicati dall’art. 4, comma 1-ter, lett. a), d.lgs. 168/2003, tra i quali quello di Trento, alla competenza inderogabile della sezione specializzata in materia di impresa di Milano [domanda di due fideiussori omnibus di una s.r.l., proposta alla sezione specializzata di Trento contro il cessionario del credito bancario, di nullità delle clausole di reviviscenza, di deroga all’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza della garanzia, con accertamento della conseguente decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c.].

La sezione specializzata in materia di impresa territorialmente competente per la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust è competente, ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003, anche per le domande connesse, quale quella di accertamento della decadenza del creditore ai sensi dell’art. 1957 c.c. e della conseguente liberazione dei fideiussori, sicché la competenza si estende all’intera controversia.

Non sussistono i presupposti per la riunione della causa con altro giudizio connesso quando, per quest’ultimo, la Corte di cassazione, pronunciandosi sulla competenza, abbia individuato come competente un giudice diverso da quello competente per la causa, perché non può derogarsi a tale statuizione.

Data Sentenza: 30/04/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Giuliana Segna
Registro: RG 1418 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 30/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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