Nel procedimento disciplinare associativo il collegio dei probiviri deve attenersi al fatto specificamente contestato nell’atto di deferimento, sul quale l’associato è chiamato a difendersi e del quale deve essere previamente informato, sicché presenta un fumus di illegittimità idoneo a giustificarne la sospensione ai sensi dell’art. 23 c.c. il provvedimento sanzionatorio che fondi la responsabilità anche su fatti successivi non contestati, a nulla rilevando che l’associato non abbia partecipato alle audizioni, perché le scelte difensive presuppongono una contestazione precisamente perimetrata e non ampliabile a discrezione dell’organo giustiziale [associazione sportiva dilettantistica i cui probiviri avevano sospeso dalla vita associativa per otto, cinque e tre anni tre associati deferiti per avere convocato un’assemblea in violazione della regola statutaria che riservava tale potere al presidente, assemblea poi non tenutasi, valorizzando anche la loro condotta in una successiva assemblea che aveva deliberato il cambio di affiliazione sportiva].
La sanzione disciplinare associativa deve essere proporzionata al solo fatto contestato e tenere conto delle circostanze che ne attenuano il disvalore, come la mancata tenuta dell’assemblea illegittimamente convocata, le scuse degli associati e il riconoscimento di corresponsabilità da parte del presidente, e, quando lo statuto o il regolamento non tipizzano gli illeciti e la misura della sospensione, il collegio dei probiviri è tenuto a esplicitare il criterio di dosimetria e il nesso tra condotta e sanzione, specie se irroga sospensioni di più anni, non bastando l’affermazione della particolare gravità della condotta.
Il periculum in mora che giustifica la sospensione cautelare del provvedimento che sospende un associato dalla vita associativa sussiste anche senza la specifica deduzione del danno concreto, perché tale misura incide su diritti soggettivi non patrimoniali che trovano fondamento negli artt. 2 e 3 Cost. e la cui lesione non è integralmente ristorabile per equivalente pecuniario, e nel bilanciamento con l’interesse dell’associazione prevale quello dell’associato quando questi vanti una lunga e serena partecipazione pregressa e la condotta addebitata sia circoscritta a un singolo episodio.
Nel procedimento cautelare di sospensione ai sensi dell’art. 23 c.c. di una sanzione disciplinare associativa, il requisito della strumentalità rispetto al giudizio di merito è integrato quando l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dal collegio dei probiviri costituisce oggetto di una delle domande proposte con l’atto di citazione nel giudizio di merito già pendente, sicché il ricorso cautelare non può essere dichiarato inammissibile per difetto di strumentalità.