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Tribunale di Napoli, 19 Febbraio 2024, n. 1990/2024

Nuove operazioni dopo la perdita del capitale e danno pari ai debiti ammessi al passivo

Tribunale di Napoli, 19 Febbraio 2024, n. 1990/2024
Nuove operazioni dopo la perdita del capitale e danno pari ai debiti ammessi al passivo

L’amministratore di società a responsabilità limitata che, dopo la perdita integrale del capitale sociale occultata dall’omessa appostazione in bilancio di sanzioni e interessi tributari, prosegue l’attività assumendo nuovo rischio d’impresa, con acquisti di merce destinata alla rivendita e con nuovi affidamenti e scoperti di conto corrente, viola l’obbligo di gestione conservativa previsto dall’art. 2486 c.c. e risponde di un danno pari ai debiti generati da tali operazioni, compresi i tributi maturati sulla nuova attività, ammessi al passivo fallimentare e rimasti insoddisfatti [società a responsabilità limitata di commercio all’ingrosso di abbigliamento con capitale perduto dal 2009, messa in liquidazione nel 2012 e fallita nel 2018, con condanna dell’amministratore poi liquidatore al pagamento complessivo di 1.010.514,55 euro oltre rivalutazione e interessi].

L’amministratore che omette di versare imposte e tasse risponde del danno pari alle sanzioni, agli interessi e agli oneri di riscossione maturati fino al fallimento quando non provi che l’omissione dipende da causa a lui non imputabile, e per l’IVA, addebitata in rivalsa ai cessionari, non occorre dimostrare l’esistenza della provvista necessaria al pagamento, mentre per le altre imposte l’imputabilità può desumersi dalla disponibilità di risorse finanziarie, anche di provenienza bancaria, utilizzabili per estinguere il debito.

L’omessa rilevazione in bilancio, anche mediante stima, delle sanzioni e degli interessi risultanti da una cartella di pagamento notificata alla società, che occulta la perdita integrale del capitale sociale e la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 4, c.c., costituisce violazione dei doveri dell’amministratore, il quale non può invocare la mancanza di competenze contabili e amministrative perché la diligenza dovuta, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., è quella richiesta dalla natura dell’incarico.

Il pagamento eseguito dalla società in favore di una società amministrata e partecipata da un congiunto dell’amministratore, privo di causale e di riscontro nelle scritture contabili, integra una distrazione del patrimonio sociale accertabile per presunzioni, desunte dal rapporto di parentela, dall’inattività della società beneficiaria che esclude prestazioni in favore della società pagante e dalla mancata spiegazione del pagamento, quando l’amministratore non provi la riferibilità della spesa all’attività sociale o la sua destinazione all’estinzione di debiti sociali.

Il curatore, che è terzo rispetto al contratto, può provare anche per presunzioni che la cessione di singoli beni e rapporti a una società amministrata da un familiare dell’amministratore dissimula una cessione d’azienda, perché la forma scritta richiesta dall’art. 2556 c.c. opera ad probationem solo tra le parti, ma l’operazione non genera responsabilità del liquidatore quando il corrispettivo complessivo risulti sostanzialmente equivalente al valore dell’azienda, stimato con metodo misto patrimoniale-reddituale comprensivo dell’avviamento.

Rientra tra le scelte gestorie insindacabili nel merito la cessione a prezzo di realizzo e con pagamento dilazionato di un contratto di leasing immobiliare, decisa dall’amministratore di una società già tenuta a una gestione di tipo liquidatorio, quando l’operazione risulti finalizzata a procurare la liquidità necessaria a far fronte ai debiti sociali e il corrispettivo pattuito sia stato effettivamente versato dalla cessionaria.

Data Sentenza: 19/02/2024
Carica: Presidente
Giudice: Nicola Graziano
Relatore: Ornella Minucci
Registro: RG 17231 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/11/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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