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Tribunale di Napoli, 10 Aprile 2024

Sanzione disciplinare associativa sospesa se i probiviri eccedono la contestazione e non motivano la proporzione

Tribunale di Napoli, 10 Aprile 2024
Sanzione disciplinare associativa sospesa se i probiviri eccedono la contestazione e non motivano la proporzione

Nel procedimento disciplinare associativo il collegio dei probiviri deve attenersi al fatto specificamente contestato nell’atto di deferimento, sul quale l’associato è chiamato a difendersi e del quale deve essere previamente informato, sicché presenta un fumus di illegittimità idoneo a giustificarne la sospensione ai sensi dell’art. 23 c.c. il provvedimento sanzionatorio che fondi la responsabilità anche su fatti successivi non contestati, a nulla rilevando che l’associato non abbia partecipato alle audizioni, perché le scelte difensive presuppongono una contestazione precisamente perimetrata e non ampliabile a discrezione dell’organo giustiziale [associazione sportiva dilettantistica i cui probiviri avevano sospeso dalla vita associativa per otto, cinque e tre anni tre associati deferiti per avere convocato un’assemblea in violazione della regola statutaria che riservava tale potere al presidente, assemblea poi non tenutasi, valorizzando anche la loro condotta in una successiva assemblea che aveva deliberato il cambio di affiliazione sportiva].

La sanzione disciplinare associativa deve essere proporzionata al solo fatto contestato e tenere conto delle circostanze che ne attenuano il disvalore, come la mancata tenuta dell’assemblea illegittimamente convocata, le scuse degli associati e il riconoscimento di corresponsabilità da parte del presidente, e, quando lo statuto o il regolamento non tipizzano gli illeciti e la misura della sospensione, il collegio dei probiviri è tenuto a esplicitare il criterio di dosimetria e il nesso tra condotta e sanzione, specie se irroga sospensioni di più anni, non bastando l’affermazione della particolare gravità della condotta.

Il periculum in mora che giustifica la sospensione cautelare del provvedimento che sospende un associato dalla vita associativa sussiste anche senza la specifica deduzione del danno concreto, perché tale misura incide su diritti soggettivi non patrimoniali che trovano fondamento negli artt. 2 e 3 Cost. e la cui lesione non è integralmente ristorabile per equivalente pecuniario, e nel bilanciamento con l’interesse dell’associazione prevale quello dell’associato quando questi vanti una lunga e serena partecipazione pregressa e la condotta addebitata sia circoscritta a un singolo episodio.

Nel procedimento cautelare di sospensione ai sensi dell’art. 23 c.c. di una sanzione disciplinare associativa, il requisito della strumentalità rispetto al giudizio di merito è integrato quando l’annullamento del provvedimento sanzionatorio emesso dal collegio dei probiviri costituisce oggetto di una delle domande proposte con l’atto di citazione nel giudizio di merito già pendente, sicché il ricorso cautelare non può essere dichiarato inammissibile per difetto di strumentalità.

Data Sentenza: 10/04/2024
Carica: Presidente
Giudice: Gianpiero Scoppa
Relatore: Virgilio Dante Bernardi
Registro: RG 21428 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/11/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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