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Tribunale di Torino, 18 Giugno 2025, n. 2981/2025

Calzature e crowded art, piccole differenze salvano il modello ma escludono la contraffazione

Tribunale di Torino, 18 Giugno 2025, n. 2981/2025
Calzature e crowded art, piccole differenze salvano il modello ma escludono la contraffazione

Nei settori affollati, come quello delle calzature, in cui numerosi modelli si distinguono per dettagli minimi, anche differenze contenute rispetto alle anteriorità possono escludere l’identità e conferire carattere individuale al disegno o modello registrato, ma la conseguente ridotta ampiezza della tutela comporta che non vi è contraffazione quando il prodotto del concorrente se ne discosta per elementi significativi, come la conformazione della suola, dell’intersuola e dell’inserto posteriore, e ne condivide soltanto caratteristiche già presenti nelle anteriorità, come la lavorazione a maglia della tomaia, o elementi di per sé non decisivi [sneaker con tomaia a maglia oggetto di disegno o modello comunitario registrato nel 2018 da una società della moda di lusso, ritenuto valido rispetto a modelli registrati anteriori di un produttore di calzature sportive ma non contraffatto né dalla calzatura di un concorrente olandese, di cui era stato venduto in Italia un solo paio, né dalla successiva versione modificata].

La divulgazione del disegno o modello compiuta dallo stesso titolare, ad esempio in una campagna pubblicitaria, non ne pregiudica la novità e il carattere individuale quando è avvenuta nei dodici mesi precedenti il deposito della domanda di registrazione, ai sensi dell’art. 7, par. 2, reg. CE 6/2002, e la predivulgazione non è comunque provata quando l’immagine prodotta non consente di verificare l’identità tra il prodotto raffigurato e il modello registrato, mentre non costituisce anteriorità rilevante un precedente prodotto del titolare che se ne discosta per forma, allacciatura, suola e linguetta.

La tutela contro l’imitazione servile ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c. presuppone che le forme imitate siano nuove e dotate di capacità distintiva, anche acquisita per la diffusione del prodotto, sicché è esclusa quando sul mercato sono presenti numerosi prodotti di altri produttori con caratteristiche analoghe e chi invoca la tutela non prova l’anteriorità del proprio modello, e comunque, in un mercato affollato, differenze anche limitate, come la diversa collocazione della linguetta di una calzatura, escludono il rischio di confusione, mentre l’impiego di un colore che caratterizza la produzione e la comunicazione dell’impresa non è precluso ai concorrenti in mancanza di prova di un diritto di esclusiva.

L’appropriazione di pregi prevista dall’art. 2598, n. 2, c.c. ricorre quando l’imprenditore, in forme pubblicitarie o equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi non posseduti ma appartenenti ai prodotti o all’impresa di un concorrente, sicché l’imitazione dei prodotti e della comunicazione commerciale online del concorrente rientra semmai nella fattispecie del n. 1 della stessa norma, e non integra un indebito vanto il richiamo all’italianità della produzione quando è documentato l’acquisto in Italia di componenti, materiali o capi finiti.

La concorrenza parassitaria prevista dall’art. 2598, n. 3, c.c. richiede un’imitazione sistematica e continuativa delle iniziative imprenditoriali del concorrente, che non è integrata dalla ripresa di impostazioni grafiche del sito internet diffuse nel settore, dall’uso di confezioni prive di caratterizzazione rispetto a quelle comunemente impiegate o da isolate somiglianze in singole immagini fotografiche, quando colori, caratteri e immagini delle comunicazioni commerciali risultano nel complesso differenti.

Le ulteriori condotte imitative riferite a prodotti diversi da quelli indicati nell’atto di citazione, allegate per la prima volta nella memoria prevista dall’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e corredate da specifiche richieste di inibitoria e di ritiro dal commercio, integrano fatti costitutivi di domande nuove, e non mere prove della concorrenza sleale già denunciata, perché non dipendono dalle difese dell’impresa concorrente, sicché le relative domande sono tardive.

Data Sentenza: 18/06/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Vitrò
Relatore: Alberto La Manna
Registro: RG 262 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/11/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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