Ricerca Sentenze
Tribunale di Torino, 2 Marzo 2025

La caratteristica che fonda l’attività inventiva non può essere interpretata estensivamente per affermare la contraffazione

Tribunale di Torino, 2 Marzo 2025
La caratteristica che fonda l’attività inventiva non può essere interpretata estensivamente per affermare la contraffazione

Nel giudizio di contraffazione la rivendicazione va interpretata nello stesso senso che ha consentito di riconoscere la validità del brevetto, sicché alla caratteristica in forza della quale il trovato si distingue dalla tecnica anteriore e ne sono riconosciute la novità e l’attività inventiva non può essere attribuito un significato più ampio al fine di ricomprendervi il prodotto contestato, perché tale lettura riallineerebbe il trovato alla tecnica nota, e la mancata riproduzione di quella caratteristica fondamentale esclude la contraffazione sia letterale sia per equivalenti [tre brevetti europei convalidati in Italia su dispositivo di sicurezza di presenza dell’operatore, telaio e piatto di taglio di trattorini rasaerba, azionati in via cautelare contro il distributore e il produttore estero di un trattorino concorrente con molle del dispositivo esposte, longheroni chiusi da un profilo aggiunto anziché da risvolti della piastra motore e camera di taglio con raccordo a cuspide].

Quando la rivendicazione richiede che determinati componenti siano dapprima interposti e poi racchiusi tra due supporti, il termine «racchiusi» va inteso come sostanziale inscatolamento dei componenti, che deve sussistere in ogni condizione di funzionamento del dispositivo, e non come mera interposizione o come circondamento anche solo parziale idoneo a ostacolare in parte l’accesso, perché tale lettura renderebbe vago e indefinito il confine della protezione senza ragionevole sicurezza giuridica per i terzi, sicché il giudice italiano può discostarsene anche se essa è stata accolta dal giudice di un altro Stato in un procedimento relativo alla frazione nazionale dello stesso brevetto europeo.

Integra estensione dell’oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda iniziale, ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. c), c.p.i. e dell’art. 123, par. 2, CBE, la generalizzazione intermedia operata in sede di esame quando la rivendicazione concessa recepisce una caratteristica della descrizione o di una rivendicazione dipendente isolandola da altre caratteristiche cui nella domanda era collegata, o sopprime un’informazione concreta contenuta nella rivendicazione originaria, ma il vizio è sanabile mediante limitazione del brevetto che reintroduca le caratteristiche omesse e non incide sull’esito della domanda di inibitoria quando il prodotto contestato non riproduce comunque la parte caratterizzante della rivendicazione.

Nell’interpretazione della rivendicazione l’articolo indeterminativo «un» equivale ad «almeno un», l’espressione «mezzi di» designa qualsiasi elemento o insieme di elementi idoneo a svolgere la funzione indicata, anche se ricavato in un sol pezzo con altro componente rivendicato, le caratteristiche proprie del solo esempio preferito di attuazione non possono essere considerate essenziali quando il risultato dichiarato è già conseguibile con quelle rivendicate, e l’indicazione dello scopo perseguito dalla configurazione rivendicata, avendo natura qualitativa e non quantitativa, non aggiunge nulla di concreto alla definizione dell’invenzione.

La descrizione del brevetto è sufficiente quando il tecnico del ramo, leggendo il brevetto nel suo complesso alla luce della tecnica anteriore in esso richiamata, è in grado di comprendere quale soluzione l’invenzione intende evitare e di attuare la caratteristica rivendicata senza bisogno di ulteriori indicazioni, come avviene per una variazione graduale di curvatura del profilo che si risolve nell’assenza di cuspidi o spigoli vivi nei punti di raccordo.

Esclusa la contraffazione dei brevetti azionati, non sussiste il fumus boni iuris della concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c. quando l’imitazione servile delle forme esteriori del prodotto è allegata in modo generico, tanto più se forme simili risultano diffuse sul mercato, e quando sono parimenti generiche le contestazioni di appropriazione di pregi e di scorrettezza professionale fondate sulle sole modalità con cui il concorrente offre il proprio prodotto.

Data Sentenza: 02/03/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Silvia Vitrò
Registro: RG 16542 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/11/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

Mostra tutto
logo