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Tribunale di Genova, 15 Maggio 2025, n. 1305/2025

Retroversione degli utili, rientrano le vendite convogliate di accessori venduti con il prodotto contraffatto

Tribunale di Genova, 15 Maggio 2025, n. 1305/2025
Retroversione degli utili, rientrano le vendite convogliate di accessori venduti con il prodotto contraffatto

Nella restituzione degli utili realizzati dal contraffattore ai sensi dell’art. 125, comma 3, c.p.i. rientrano, quali vendite convogliate, anche gli utili ricavati dalla vendita di accessori non coperti dal brevetto violato, come i mezzi d’unione, quando sono stati venduti contestualmente ai prodotti in contraffazione, perché la vendita congiunta fa ragionevolmente presumere che siano stati impiegati per il loro montaggio, e ciò anche se è stata esclusa la contraffazione di un diverso brevetto relativo al gruppo utensile-portautensile, ma la correlazione resta limitata agli accessori venduti insieme ai prodotti contraffatti [utensili di ricambio per macchine operatrici in contraffazione di un brevetto italiano, con utili accertati in consulenza tecnica in circa 41.500 euro per gli utensili e circa 2.200 euro per i mezzi d’unione venduti con essi].

Nella fase di liquidazione successiva alla sentenza non definitiva sull’an, la determinazione degli utili da restituire è circoscritta ai prodotti individuati come contraffattori da tale sentenza e sottoposti a verifica tecnica, sicché ne restano esclusi gli articoli contrassegnati da codici parzialmente diversi ancorché identici per descrizione, ed è limitata alle vendite effettuate in Italia, dove si è perfezionata la condotta contraffattoria, con la conseguenza che la differenza tra le quantità acquistate dal contraffattore e quelle vendute in Italia non prova utili ulteriori, potendo spiegarsi con vendite all’estero.

Il lucro cessante del titolare del brevetto non è provato, neppure per presunzioni, quando il titolare, invocando la riservatezza dei propri dati commerciali, non produce la propria contabilità e si limita a un prospetto unilaterale delle macchine vendute e a capitoli di prova valutativi sulla durata e sull’utilizzo medio degli utensili, senza indicare quanti utensili contraffatti siano montati su ciascuna macchina né quanti utensili di ricambio abbia venduto e con quale fatturato, sicché resta liquidabile la sola restituzione degli utili del contraffattore.

Il danno all’immagine e alla reputazione commerciale della persona giuridica, al pari della diminuzione di valore dei beni immateriali e dei costi interni sostenuti per contrastare la contraffazione, non è in re ipsa e deve essere specificamente allegato e provato, anche per presunzioni, perché la liquidazione equitativa presuppone la prova dell’esistenza del danno, e non deriva dalla minore funzionalità dei prodotti contraffattori quando il marchio del contraffattore impresso su ciascun pezzo ne rende evidente la diversa provenienza.

La somma dovuta a titolo di restituzione degli utili del contraffattore costituisce debito di valuta e produce soltanto interessi legali dalla data delle singole fatture di vendita, al pari del rimborso di spese vive come i compensi professionali per l’assistenza in fiera e l’analisi preliminare di interferenza, mentre il danno emergente liquidato in via equitativa per la ridotta efficacia promozionale della partecipazione a una fiera di settore costituisce debito di valore, da rivalutare con interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla data dell’illecito al pagamento.

Il saggio previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c. non introduce una categoria autonoma di interessi ma determina la misura degli interessi legali dopo la proposizione della domanda giudiziale, con finalità deflattiva che prescinde dalla natura dell’obbligazione, sicché si applica automaticamente anche ai crediti derivanti dalla contraffazione di brevetto quando sono liquidati interessi legali, e la domanda di interessi e rivalutazione si intende proposta quando l’atto di citazione chiede il risarcimento di tutti i danni e ne illustra la natura di debito di valore da adeguare al tempo della liquidazione.

Data Sentenza: 15/05/2025
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Silvestro Ravera
Relatore: Emanuela Giordano
Registro: RG 6163 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/11/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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