Per accertare l’esistenza di una società di fatto in mancanza di un contratto scritto occorre provare con rigore sia l’affectio societatis, intesa come comune intenzione di vincolarsi e collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell’esercizio collettivo di un’attività d’impresa, sia il conferimento di beni o servizi con formazione di un fondo comune, sicché sono irrilevanti le prove orali dirette soltanto a dimostrare la partecipazione del preteso socio ad alcune scelte operative o l’affidamento a terzi di lavori nell’azienda, perché tali circostanze sono compatibili con una mera collaborazione prestata al titolare a titolo professionale o di amicizia [domanda di accertamento di una s.n.c. irregolare per la gestione paritaria di uno stabilimento balneare dal 2006, fondata su una scrittura ricognitiva la cui sottoscrizione è risultata non autografa del titolare dell’azienda all’esito di consulenza grafologica, con domande consequenziali di comproprietà dei beni aziendali, divisione degli utili e nullità dell’affitto del ramo di somministrazione di alimenti e bevande].
Chi afferma l’esistenza di una società di fatto deve prima ancora allegare, e poi provare, l’ammontare e le modalità dei conferimenti in denaro, beni o prestazioni che ciascun partecipante si sarebbe impegnato a effettuare per l’esercizio dell’attività d’impresa, sicché la mancata prospettazione degli apporti impedisce l’accertamento della società e comporta il rigetto delle domande consequenziali di comproprietà dei beni aziendali, di partecipazione agli utili e di risarcimento per l’estromissione dalla gestione.
Non vi è luogo alla rinnovazione della consulenza grafologica né al richiamo del consulente quando chi ha chiesto la verificazione si limiti a riprodurre le osservazioni alla bozza peritale già analiticamente riscontrate dal consulente, formulate come quesiti esplorativi su temi non decisivi, perché la critica alla consulenza deve investire specificamente le argomentazioni tecniche e, quanto alle scritture di comparazione, deve dimostrare l’inidoneità allo scopo di quelle in concreto utilizzate o la decisività di quelle ulteriori indicate, senza risolversi nella generica contestazione dell’esito peritale.
Nel procedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta il saggio grafico non è indispensabile, perché l’art. 216, comma 1, c.p.c. si limita a prevedere la produzione o l’indicazione di scritture di comparazione, e sono idonee allo scopo le scritture di certa riconducibilità al sottoscrittore, come le firme apposte in atti notarili, sulla carta d’identità o nel corso del giudizio, mentre non lo sono le sottoscrizioni in calce a delibere o interrogazioni di un consiglio comunale, prive di tale certezza di provenienza.