L’esclusione del socio di società in nome collettivo ai sensi dell’art. 2286 c.c. può fondarsi anche su inadempimenti agli obblighi di amministratore, purché di gravità tale da incidere sul rapporto tra socio e società impedendo il raggiungimento dello scopo sociale o pregiudicando la situazione economica della società, sicché è illegittima l’esclusione fondata su addebiti non provati o irrisori, tanto più se la società ha conseguito risultati positivi dopo l’estromissione del socio [società di rappresentanza commerciale che aveva revocato ed escluso il socio amministratore per omessa distribuzione di utili, compensi autoattribuiti, uso personale di beni sociali e sviamento di mandati di agenzia, addebiti smentiti dalla consulenza contabile salvo una spesa personale di 256 euro del 2010].
Il divieto di concorrenza previsto dall’art. 2301 c.c. opera finché il socio conserva tale qualità, salvo che i soci abbiano pattuito di estenderlo al periodo successivo al recesso o all’esclusione, sicché non lo viola il socio escluso che stipuli in proprio mandati di agenzia con imprese che avevano risolto il rapporto con la società, mentre l’attività individuale di agente di commercio che il socio esercitava già in precedenza e che era nota alla società, anche perché svolta a suo favore durante il rapporto sociale, non integra una concorrenza vietata.
Le somme corrisposte al socio amministratore di una società di persone a fronte di fatture per servizi effettivamente resi alla società e iscritte nei prospetti contabili sociali non costituiscono compensi per la carica autodeterminati in assenza di delibera né appropriazione indebita, quando l’effettività delle prestazioni risulti provata e la società non dimostri che esse rientrassero nelle funzioni di amministratore anziché in un’attività di collaborazione, sicché non possono fondare né l’esclusione del socio né la condanna alla restituzione.
La società che abbia ricevuto dalle imprese mandanti i versamenti del fondo indennità risoluzione rapporto (FIRR) non ha interesse a dolersi della mancata ripartizione delle relative somme tra i soci da parte dell’amministratore, perché l’omissione può essere fatta valere soltanto dai singoli soci in ragione del pregiudizio personale eventualmente subito, sicché non può essere invocata dalla società a fondamento della responsabilità dell’amministratore o dell’esclusione del socio.
La scrittura privata con cui i soci di una società di persone dichiarano di definire tutte le situazioni economico-amministrative maturate e maturande tra loro a una certa data, rinunciando alla liquidazione degli utili e a ogni altra pretesa, rende irrilevante la contestazione all’amministratore dell’omessa distribuzione degli utili del periodo regolato e preclude la successiva domanda del socio di pagamento di crediti anteriori verso la società, e la sua efficacia non viene meno per l’inesatta esecuzione degli obblighi assunti in assenza di una domanda di risoluzione per inadempimento.
Ai fini della liquidazione delle spese la domanda riconvenzionale non si cumula con quella principale, e quando ne eccede il valore consente l’applicazione dello scaglione superiore in ragione dell’ampliamento del tema della decisione, ma se l’interesse comune e preliminare delle parti resta la validità della delibera di revoca dell’amministratore e di esclusione del socio il valore della controversia rimane indeterminabile e non si giustifica il riferimento alla somma delle pretese risarcitorie e restitutorie della società.