La responsabilità dell’amministratore di s.r.l. per atti distrattivi non presuppone l’accertamento della consistenza complessiva del patrimonio sociale e di una sua diminuzione netta, perché la fuoriuscita ingiustificata di risorse sociali integra di per sé un depauperamento risarcibile e l’eventuale incremento del patrimonio o il risultato positivo della gestione non può compensare il danno prodotto dagli atti illeciti, sicché la consulenza tecnica contabile chiesta dall’amministratore per verificare l’andamento patrimoniale è esplorativa e irrilevante ai fini della decisione [azione sociale di responsabilità esercitata dal socio al 50% di una s.r.l. semplificata contro l’amministratore unico che aveva eseguito pagamenti privi di giustificazione contabile, bonifici sui propri conti personali e rimborsi a sé di finanziamenti, e aveva retribuito per 16.776 euro la moglie e il nipote assunti senza che svolgessero alcuna attività, con danno complessivo rideterminato in 93.000,59 euro oltre rivalutazione].
Costituisce condotta distrattiva estranea agli scopi sociali, che obbliga l’amministratore a risarcire alla società un danno pari alle retribuzioni corrisposte, l’assunzione alle dipendenze della società di propri congiunti che non svolgono alcuna prestazione lavorativa, quando nessun documento comprova l’esercizio delle mansioni loro attribuite, i loro nominativi non compaiono nei fogli presenza trasmessi al consulente del lavoro e i dipendenti di una piccola impresa, con orari almeno in parte coincidenti e addetti alle stesse mansioni, escludono concordemente di averli mai visti lavorare.
L’amministratore chiamato a rispondere con l’azione sociale di responsabilità esercitata dal socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. non può dedurre per la prima volta in appello la natura extracontrattuale della responsabilità azionata, perché, pur spettando al giudice la qualificazione della domanda anche in sede di gravame nei limiti del giudicato e del devolutum, restano ferme le preclusioni maturate, e una diversa qualificazione da cui derivi un riparto dell’onere probatorio più gravoso per chi agisce, ormai impossibilitato a nuove allegazioni e prove, violerebbe la parità delle parti e il diritto di difesa.
Il risarcimento del danno cagionato dall’amministratore alla società ai sensi dell’art. 2476 c.c. costituisce obbligazione di valore anche se la responsabilità ha natura contrattuale, perché ciò che rileva è che l’obbligazione inadempiuta non abbia ad oggetto originario una somma di denaro, sicché la somma liquidata va rivalutata, anche d’ufficio, per adeguarla al mutato valore della moneta al momento della pronuncia.
Il sequestro conservativo concesso in corso di causa e confermato in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. non può essere revocato dal giudice d’appello investito dell’impugnazione della sentenza di merito, perché il provvedimento è divenuto definitivo e non è più modificabile in quella sede, mentre la sua eventuale sopravvenuta inefficacia va fatta valere con il procedimento previsto dall’art. 669-novies c.p.c., rispetto al quale la corte d’appello non ha competenza.
Quando risorse sociali risultano fuoriuscite dal patrimonio della società senza apparente giustificazione, il socio o la società che agisce in responsabilità contro l’amministratore può limitarsi ad allegare l’inadempimento consistente nella distrazione o dispersione di tali risorse, mentre spetta all’amministratore provare di averle destinate all’estinzione di debiti sociali o impiegate nell’attività sociale, sicché i bonifici dai conti della società ai conti personali dell’amministratore, non correlati per data e importo a pagamenti di debiti sociali, integrano distrazione, e le somme da lui restituite riducono il danno risarcibile alla sola differenza.