Quando lo statuto della s.r.l. esclude la successione degli eredi nella partecipazione del socio defunto e rinvia, per la liquidazione della quota, all’art. 2473, comma 3, c.c., la determinazione del valore spetta, in caso di disaccordo, all’esperto nominato dal tribunale con applicazione dell’art. 1349, comma 1, c.c., sicché è inammissibile la domanda dell’erede volta a ottenere in sede contenziosa la condanna della società alla liquidazione della quota e al pagamento degli utili, né la domanda formulata soltanto come condanna può essere riqualificata in appello come di mero accertamento [erede del socio di una s.r.l. della ristorazione, deceduto nel 2016 dopo aver ceduto all’altro socio il 40% del capitale al valore nominale di 40.000 euro, che chiede la caducazione della cessione e la liquidazione al valore effettivo dell’intera quota originaria del 50%].
Nella cessione di quote di s.r.l. la fissazione del prezzo in misura pari al valore nominale non dimostra di per sé l’irrisorietà del corrispettivo quando la società versa in una situazione economico-patrimoniale critica e le quote sono gravate da pegno a garanzia dei finanziamenti contratti dai soci, e il mancato pagamento del prezzo, a termine scaduto da circa due settimane al momento della morte del cedente, non costituisce, neppure unitamente alla dedotta irrisorietà, presunzione grave, precisa e concordante della simulazione di una donazione, mentre l’irrisorietà non può essere provata per testi né con una CTU esplorativa in assenza di specifiche allegazioni.
Il termine per il pagamento del prezzo di cessione delle quote non diventa essenziale ai sensi dell’art. 1457 c.c. per il solo uso della formula «entro e non oltre», che costituisce clausola di stile, perché l’essenzialità va desunta da una valutazione complessiva del contratto e delle circostanze, e depone in senso contrario la clausola che ammette il pagamento anche rateale «salvo diversa pattuizione tra le parti di diversa scadenza», tanto più quando il decorso del termine non priva il cedente dell’utilità del contratto perché questi conserva la qualità di socio con diritto al 50% degli utili.
L’annullamento della cessione di quote per incapacità naturale del cedente ai sensi dell’art. 428 c.c. richiede la prova dell’incapacità al momento dell’atto e della malafede del cessionario, sicché un minimo rallentamento ideo-motorio annotato al ricovero alcuni giorni prima della stipula non basta a fondare la domanda né a giustificare una consulenza medico-legale, che in mancanza di concreti elementi indiziari ha carattere esplorativo, mentre la malafede è esclusa quando il giorno successivo il cedente partecipa all’assemblea che gli riconosce il 50% degli utili nonostante la partecipazione residua del 10%.
L’errore sul prezzo di cessione delle quote giustifica l’annullamento solo se essenziale e riconoscibile, e non lo è la vendita delle partecipazioni al valore nominale quando il prezzo non appare così abnorme da far ritenere a un contraente di media diligenza, secondo l’id quod plerumque accidit, che sia frutto di errore, tanto più se i bilanci evidenziano una situazione patrimoniale critica nota ai soci e la cessione libera il cedente anche dal peso del pegno gravante sulle quote.
La domanda di risoluzione per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c. ha causa petendi diversa da quella di accertamento della risoluzione di diritto per inutile decorso del termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 c.c., sicché, quando le conclusioni dell’atto introduttivo chiedono di dichiarare risolto il contratto per mancato pagamento nel termine essenziale, il giudice deve verificare soltanto l’essenzialità del termine e la domanda di risoluzione per inadempimento grave formulata per la prima volta in comparsa conclusionale è inammissibile.